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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Unicità di disegno criminoso: no a sconti di pena per i clan
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra il delitto di associazione mafiosa e altri reati concernenti armi e violenza alle persone. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, escludendo l'unicità di disegno criminoso tra le diverse condotte. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la semplice affiliazione a un'organizzazione criminale e il compimento di reati nel suo interesse non sono elementi sufficienti per dimostrare l'unicità di disegno criminoso. È invece indispensabile provare che i singoli delitti fossero già stati programmati, almeno nelle linee generali, al momento dell'ingresso del soggetto nel sodalizio malavitoso.
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Reato continuato: quando il tempo cancella il piano unico
Il Ricorrente ha chiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi. Il Tribunale ha respinto la richiesta, escludendo l'unicità del disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la notevole distanza temporale e spaziale tra i reati, unita alle diverse modalità di esecuzione, smentisce l'esistenza di una pianificazione unitaria preventiva. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione in executivis: no allo sconto basato sui complici
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello che aveva rideterminato la sua pena. Il ricorrente contestava il calcolo della sanzione, ritenendo che si dovesse tenere conto del trattamento più favorevole riservato ai suoi complici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla continuazione in executivis effettuata dal giudice di merito era logica e corretta. Inoltre, la misura della pena stabilita per i coimputati non ha alcuna influenza sulla determinazione della sanzione individuale del ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Unicità di disegno criminoso: quando il tempo cancella lo sconto
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d'Assise che aveva negato l'applicazione della disciplina del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unicità di disegno criminoso evidenziando la notevole distanza temporale tra i reati, l'assenza di una matrice mafiosa comune nei primi due episodi e il carattere occasionale del terzo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il ricorrente ha proposto censure di merito non esaminabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Unicità del disegno criminoso: quando il vizio supera il piano
Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Tribunale di Torino che, in veste di giudice dell'esecuzione, ha negato l'applicazione della continuazione tra diversi reati commessi. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno escluso l'unicità del disegno criminoso a causa della notevole distanza temporale tra i reati. Tali condotte non derivavano da una programmazione unitaria iniziale, ma rappresentavano la ripetizione di comportamenti illeciti dovuti a una radicata tendenza a delinquere del soggetto. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi delinque per scelta
Il Ricorrente ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il Giudice ha rigettato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso originario. Al contrario, la semplice ripetizione di reati diversi nel tempo, che dimostra una scelta di vita orientata al crimine, configura l'abitualità o la recidiva e non permette sconti di pena. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: l’affiliazione mafiosa non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati in sede esecutiva per condotte collegate all'ambiente camorristico. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta, evidenziando che la semplice affiliazione a un'associazione mafiosa non dimostra un unico disegno criminoso originario. La Suprema Corte ha confermato questo principio: per applicare la continuazione dei reati non basta l'omogeneità delle condotte o il contesto criminale comune, ma serve una specifica indagine sulla concreta operatività dei sodalizi per accertare un unico momento deliberativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no sconti per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a fatti commessi tra il 2018 e il 2020. Il Giudice delle indagini preliminari ha respinto la richiesta, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno stabilito che i reati commessi erano eterogenei e distribuiti in un arco temporale troppo ampio per dimostrare un unico disegno criminoso originario. La reiterazione dei reati, in questo caso, rappresenta una scelta di vita criminale (punibile con la recidiva o l'abitualità) e non una continuazione dei reati, istituto pensato come favore per il reo che pianifica un unico progetto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze irrevocabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati non può essere applicata quando manca un disegno criminoso unitario. Nel caso specifico, i reati erano stati commessi in luoghi diversi e in un arco temporale troppo ampio, compreso tra il 2008 e il 2009. La reiterazione delle condotte illecite rappresenta un programma di vita improntato al crimine, situazione che la legge punisce con la recidiva o l'abitualità, e non un progetto unitario meritevole di uno sconto di pena. Il Condannato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condotte illecite commesse tra il 2016 e il 2019, sperando in uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i reati commessi in un ampio arco temporale e con modalità differenti non dimostrano un unico disegno criminoso originario. Al contrario, la ripetizione costante di illeciti esprime una scelta di vita criminale che la legge punisce con istituti come la recidiva, incompatibili con il trattamento di favore previsto per il reato continuato. Il Condannato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi delinque per abitudine
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che richiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne irrevocabili. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi, espressione di una scelta di vita criminale, non configura un unico disegno criminoso. La continuazione richiede infatti una pianificazione iniziale unitaria, mentre la reiterazione disorganizzata configura istituti opposti come la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi delinque per abitudine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unire le pene di due sentenze definitive. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un disegno criminoso unico e preventivo. Nel caso specifico, i delitti erano diversi per modalità ed erano stati commessi nell'arco di tre anni. La semplice ripetizione di reati nel tempo, indicativa di uno stile di vita criminale, non dà diritto ai benefici della continuazione, ma configura piuttosto la recidiva o l'abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi fa del crimine una vita
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati commessi tra il 2015 e il 2022. Il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione richiede un disegno criminoso unitario e non una generica scelta di vita improntata al crimine. La diversità dei luoghi e l'ampio arco temporale escludono una programmazione originaria dei reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a fatti commessi tra il 2015 e il 2016. Il Tribunale di Asti ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un unico disegno criminoso originario. Nel caso specifico, l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale dimostrano invece una condotta di vita improntata al crimine. Questa condizione configura la recidiva o l'abitualità, e non dà diritto ai benefici della continuazione. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato o scelta di vita? Il confine della Cassazione
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi tra il 1994 e il 2008. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta e la Cassazione ha confermato tale decisione. I giudici hanno chiarito che la notevole distanza temporale e l'eterogeneità dei reati escludono un unico disegno criminoso originario. La ripetizione sistematica di reati nel tempo non configura un reato continuato, ma rappresenta una scelta di vita criminale che la legge sanziona con istituti come la recidiva o l'abitualità nel reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Ravenna il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati commessi tra il 2015 e il 2020. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, spingendo l'uomo a ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi in un ampio arco temporale non dimostra un unico disegno criminoso iniziale. Al contrario, tale condotta configura un programma di vita improntato al crimine, sanzionato con la recidiva o l'abitualità, e non con il trattamento di favore previsto per il reato continuato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione del reato: no allo sconto per chi delinque per mestiere
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione del reato per diverse condanne irrevocabili subite tra il 2006 e il 2012. Il Tribunale ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i reati erano privi di omogeneità ed eseguiti in luoghi differenti, escludendo un unico disegno criminoso originario. La semplice ripetizione di illeciti nel tempo non configura la continuazione del reato, ma rappresenta una scelta di vita orientata al crimine, punibile con la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: niente sconti per chi sceglie la vita criminale
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati commessi tra il 2000 e il 2011. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati in un ampio arco temporale non dimostra un unico disegno criminoso, ma rappresenta una scelta di vita orientata al crimine. Tale condotta non permette di applicare il reato continuato, che è un beneficio per il reo, ma configura piuttosto la recidiva o l'abitualità nel reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: niente sconti per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto della Corte d'Appello di riconoscere il reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a furto, rapina e lesioni personali. La Suprema Corte ha confermato il rigetto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di reati diversi non dimostra un unico disegno criminoso iniziale, ma rappresenta una scelta di vita delinquenziale. Questa condotta non beneficia del reato continuato, ma configura istituti come la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per le condanne irrevocabili di estorsione e violenza privata. La Corte di appello ha rigettato la richiesta, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di condotte illecite non dimostra un unico disegno criminoso preventivo, ma rappresenta piuttosto una scelta di vita orientata al crimine. Tale condotta viene sanzionata con istituti diversi, come la recidiva, e non con i benefici del reato continuato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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