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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato o scelta di vita? La Cassazione nega lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi nell'arco di quattro anni, tra cui furto, porto abusivo d'armi ed estorsione. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando la notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità dei complici e la natura estemporanea di alcune condotte. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un disegno criminoso unitario e non una generica scelta di vita improntata all'illegalità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nel reato: no allo sconto tra Roma e Firenze
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione nel reato in fase esecutiva per reati commessi a Roma e Firenze. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa della distanza geografica di oltre 300 km, della diversita dei complici, delle differenti modalita esecutive e di un intervallo temporale superiore a quattro mesi tra i fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la continuazione richiede un disegno criminoso unitario programmato fin dall'inizio, e non una semplice abitudine di vita improntata all'illecito. Il Condannato e stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i delitti sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione per due episodi di violazione della legge sulle armi commessi a distanza di oltre due anni. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza evidenziando la mancanza di un disegno criminoso unitario, data la distanza temporale, la diversità delle persone offese e l'eterogeneità dei beni giuridici lesi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la continuazione richiede una programmazione iniziale dei singoli reati e non può essere confusa con una generica scelta di vita improntata all'illegalità. Il Condannato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no in Cassazione se dimenticato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato tra il reato contestato e un altro già giudicato con sentenza definitiva. La Suprema Corte ha rilevato che la questione non era stata sollevata durante il giudizio di appello, nonostante la precedente condanna fosse già diventata irrevocabile. Di conseguenza, non è possibile proporre questo motivo per la prima volta in sede di legittimità. Tuttavia, la Corte ha precisato che l'imputato conserva la possibilità di richiedere l'applicazione del reato continuato proponendo un apposito incidente di esecuzione davanti al giudice competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no allo sconto se il ricorso e generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimita hanno rilevato che il ricorrente si e limitato a esprimere un semplice dissenso sul merito della decisione, senza muovere alcuna critica reale alla struttura logica della motivazione. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no al ricorso se contesta solo il merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Verona il riconoscimento della continuazione dei reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta non ravvisando un unico disegno criminoso. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione della vicinanza temporale e dell'omogeneità dei reati commessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, senza evidenziare reali vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, il Condannato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Giudice dell’esecuzione: no a sconti di pena tardivi
Il Condannato ha richiesto la rideterminazione della pena inflitta nel 1999, lamentando la mancata applicazione dello sconto per il rito abbreviato non concesso all'epoca. Ha sostenuto che la sentenza avesse violato una pronuncia della Corte Costituzionale del 1991. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile chiedere al Giudice dell'esecuzione di rimediare a presunte violazioni di legge avvenute durante il giudizio di cognizione, specialmente se basate su pronunce costituzionali precedenti alla sentenza definitiva. Tali contestazioni andavano sollevate nei normali gradi di giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no a sconti se il ricorso è generico
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta, rideterminando la pena complessiva in sedici anni di reclusione e settemila euro di multa. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena applicato per il reato satellite. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza evidenziare reali vizi logici o strutturali della motivazione fornita dal giudice d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: sconto negato e multa
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente non ha contestato la struttura logica della decisione, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: inammissibile contestare il merito
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione fra reati: niente sconti se le droghe sono diverse
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento della continuazione fra reati in fase esecutiva per due condanne legate allo spaccio di stupefacenti. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando la notevole distanza di tempo tra i fatti e la diversa tipologia di droghe vendute. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza evidenziare reali vizi logici nella motivazione del giudice. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: no al ricorso di merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene di diversi reati commessi. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione del legame temporale e dell'omogeneità delle sue condotte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione anziché evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, condannandolo anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no al ricorso se contesta solo il merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta e il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le contestazioni si limitavano a un dissenso sul merito della decisione, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella struttura della motivazione. Di conseguenza, il Condannato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: il no della Cassazione al ricorso generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta e il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso sul merito della decisione senza contestare la logica della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per i reati d’impulso
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione della disciplina del reato continuato per alcuni reati da lui commessi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile configurare un unico disegno criminoso, presupposto fondamentale del reato continuato, quando i singoli episodi sono caratterizzati da dolo d'impeto e risultano commessi a notevole distanza temporale l'uno dall'altro. Di conseguenza, il Condannato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: perché il carcere cancella lo sconto di pena
Il Ricorrente ha presentato ricorso per chiedere il riconoscimento del reato continuato per alcuni illeciti commessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si può parlare di un unico disegno criminoso quando tra un reato e l'altro vi è stato un periodo di detenzione. L'arresto o la condanna subiti dal soggetto rappresentano infatti una forte controspinta psicologica a delinquere. Di conseguenza, la detenzione interrompe la continuità dei reati, escludendo la volizione unitaria necessaria per applicare lo sconto di pena previsto dal reato continuato. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene relative a diversi reati commessi. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa del lungo intervallo di tempo trascorso tra i vari illeciti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una notevole distanza temporale tra i reati esclude logicamente l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per fare soldi facili
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto del giudice dell'esecuzione di riconoscere il reato continuato per diversi reati commessi a distanza di tempo. Il ricorrente sosteneva che i reati fossero uniti da un unico piano per procurarsi denaro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il semplice obiettivo generico di fare soldi non basta a dimostrare un disegno criminoso unitario programmato all'origine. Inoltre, la notevole distanza temporale tra i fatti esclude la continuazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: due anni di distanza escludono lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione fra reati in fase esecutiva per diversi episodi di spaccio di stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza, evidenziando un intervallo temporale di ben due anni tra i diversi episodi criminosi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione di elementi quali la precarietà sociale e la somiglianza delle sostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza di due anni tra i fatti dimostra una generica propensione a delinquere e non un unico disegno criminoso preventivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no all’unificazione dopo dodici anni
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per un'estorsione commessa a dodici anni di distanza dal primo reato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che un intervallo temporale così ampio esclude la continuazione dei reati per mancanza di un disegno criminoso unitario.
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