Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per due diverse condanne. Il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta, rilevando la mancanza di un'unicità del disegno criminoso a causa della distanza temporale tra i fatti, delle diverse modalità di esecuzione e dei differenti moventi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le contestazioni della difesa si limitavano a richiedere una nuova valutazione dei fatti, già logicamente analizzati dal giudice di merito. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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