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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: no allo sconto di pena dopo 20 anni di stop
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra un omicidio commesso nel 1999 e il reato di associazione mafiosa contestato per il periodo tra il 2018 e il 2020. La difesa sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso, interrotto solo da una lunga carcerazione. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della distanza temporale di vent'anni tra i fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il reato continuato richiede la deliberazione contemporanea dei reati, non potendo un semplice movente comune superare una frattura temporale così netta e una lunga carcerazione intermedia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: la difesa autonoma costa cara
Il Ricorrente ha presentato personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d'appello che respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. L'atto deve essere necessariamente firmato da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cassazionista). Di conseguenza, il cittadino che agisce autonomamente perde il diritto all'esame del proprio ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la tossicodipendenza non basta per lo sconto
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato per cinque reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2018. Il ricorrente sosteneva che lo stato di tossicodipendenza dimostrasse l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento del reato continuato. I reati erano infatti eterogenei, commessi in luoghi diversi e distanziati nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e tossicodipendenza: niente sconti automatici
Il Ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Bari che ha negato l'applicazione della disciplina del reato continuato per reati commessi a distanza di due anni. Il Ricorrente sosteneva che lo stato di tossicodipendenza giustificasse l'esistenza di un unico disegno criminoso finalizzato al reperimento di denaro per l'acquisto di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la tossicodipendenza non fa presumere automaticamente il reato continuato. Per l'applicazione di questo istituto occorre un programma criminoso specifico e preventivo, non bastando un generico stile di vita incline al crimine o la necessità di procurarsi denaro. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato negato: i furti seriali non sono un unico piano
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto della Corte d'appello di riconoscere il reato continuato per quattordici furti commessi in tempi e luoghi diversi. Il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i furti non derivassero da un unico piano preventivo, ma da una generica scelta di vita orientata al crimine per procurarsi denaro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il reato continuato richiede un programma criminoso specifico e preventivo, non una semplice propensione a delinquere. Il Condannato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Clan e reati singoli: no all’unicità del disegno criminoso
Il Ricorrente, condannato per associazione mafiosa ed estorsione, ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra diverse condanne. Il Tribunale ha respinto l'istanza, escludendo che l'estorsione fosse programmata fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando che la semplice partecipazione a un'associazione mafiosa non dimostra l'unicità del disegno criminoso per tutti i reati commessi dal gruppo. I singoli reati-fine devono essere stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio criminale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: due anni di distanza escludono lo sconto
Il Ricorrente ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare due condanne relative a reati di ricettazione e commercio di prodotti falsi, commessi a distanza di due anni l'uno dall'altro. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo l'esistenza di un unico disegno criminoso a causa del lungo intervallo temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando che la notevole distanza di tempo esclude la programmazione unitaria dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Medesimo disegno criminoso: il legame societario non basta
Il Legale Rappresentante di una società ha impugnato la revoca della sospensione condizionale della pena decisa dal giudice dell'esecuzione. L'uomo chiedeva l'applicazione della continuazione tra il reato di simulazione di reato e una violazione finanziaria, sostenendo che entrambi i fatti fossero legati alla gestione della medesima società e quindi espressione di un medesimo disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice riferibilità dei reati a una stessa società o a un generico movente non basta a dimostrare un unico programma criminoso preventivo. Di conseguenza, il ricorrente perde il beneficio della sospensione e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Vincolo della continuazione: negato lo sconto per omicidio
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione del vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa e un omicidio commesso come vendetta. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione a un sodalizio mafioso non comporta automaticamente il vincolo della continuazione con i singoli reati fine. Per l'unificazione delle pene, è infatti indispensabile dimostrare che lo specifico omicidio fosse già programmato e pianificato nel momento esatto in cui il soggetto ha deciso di entrare a far parte dell'associazione criminale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i furti sono distanti
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione dei reati per diverse sentenze irrevocabili relative a rapine, furti e ricettazione commessi tra il 2007 e il 2012 in varie località italiane. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza per mancanza di prove di un progetto unitario iniziale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una valutazione errata basata solo sulla distanza geografica dei reati. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova che il soggetto avesse programmato in anticipo tutti gli illeciti. Mancando elementi come la contiguità temporale e spaziale o una causale comune, non si configura il medesimo disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: la povertà non unisce bancarotta e furto
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unire le condanne di bancarotta fraudolenta, furto di energia elettrica e abusi edilizi. La difesa sosteneva che lo stato di indigenza e la necessità di rendere abitabile un immobile pignorato unissero i reati sotto un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che la notevole distanza temporale tra i fatti e la diversa natura dei reati escludono l'unicità del disegno criminoso. Lo stato di povertà non basta a dimostrare una programmazione preventiva dei reati successivi al momento del primo illecito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per spaccio a distanza
La Ricorrente ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per due condanne legate allo spaccio di stupefacenti, commesse a distanza di un anno l'una dall'altra (nel 2018 e nel 2019). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, non ravvisando un unico disegno criminoso a causa della distanza temporale e delle diverse modalità dei fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che la semplice ripetizione di reati simili non basta a dimostrare il reato continuato, occorrendo invece una programmazione unitaria iniziale. La Ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e spaccio: niente sconti senza prove
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per diverse condanne subite tra il 1999 e il 2018. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la richiesta, escludendo un reato di droga commesso nel 2010 perché non vi era prova del collegamento con l'attività di agevolazione mafiosa. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il traffico di stupefacenti rientra per massima di esperienza nelle attività mafiose. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore era inefficace per mancanza di procura speciale. Nel merito, il ricorso è generico e non dimostra il concreto vincolo tra il singolo reato escluso e il sodalizio criminale, non bastando una generica presunzione.
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Reato continuato e mafia: no allo sconto se passano dieci anni
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra due condanne per associazione a delinquere, di cui una di stampo mafioso, commesse a distanza di dieci anni l'una dall'altra. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta evidenziando che nel lungo intervallo temporale il soggetto aveva compiuto reati diversi, come truffe, interrompendo qualsiasi legame tra le due organizzazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che per i reati associativi non basta l'omogeneità dei comportamenti, ma serve una prova rigorosa sulla continuità operativa e sull'unicità del piano criminoso iniziale. Il Condannato perde la causa e deve pagare le spese processuali oltre a una sanzione di tremila euro.
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Reato continuato e droga: negato lo sconto per clan diversi
Il Tribunale di Terni, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da un condannato per due distinte partecipazioni ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nei reati associativi, non basta l'omogeneità dei reati o la vicinanza geografica per dimostrare un unico disegno criminoso. È necessaria un'indagine approfondita sulla struttura, operatività e continuità temporale dei diversi sodalizi. Nel caso specifico, le due associazioni facevano capo a soggetti diversi e operavano in tempi differenti, escludendo così l'applicazione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena tra mafia e vecchi reati
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra una condanna per trasferimento fraudolento di valori e porto d'armi del 2000 e una successiva condanna per associazione mafiosa del 2004. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che per configurare il reato continuato tra associazione a delinquere e singoli reati di scopo è necessario che questi ultimi siano programmati fin dall'inizio della costituzione del sodalizio. Non basta che i reati rientrino genericamente nell'attività del gruppo se sono legati a eventi occasionali o non prevedibili all'origine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i clan sono diversi
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione dei reati per unificare le pene di due condanne distinte: la prima per traffico di stupefacenti commesso fino al 1992, la seconda per un'estorsione aggravata da metodo mafioso commessa tra il 2004 e il 2009. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa dell'enorme distanza temporale e della diversità dei contesti criminali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando che non vi è alcuna prova di un medesimo disegno criminoso originario. I reati, commessi a distanza di oltre dieci anni e legati a dinamiche associative differenti, non possono essere uniti sotto il vincolo della continuazione.
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Reato continuato: niente sconto di pena per l’estorsione ripetuta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per estorsione. L'imputato aveva preteso duecento euro dalla vittima per restituirle un veicolo rubato nel 2014. La difesa chiedeva il riconoscimento del reato continuato con altre estorsioni commesse nel 2010, per ottenere uno sconto di pena. I giudici hanno respinto la richiesta evidenziando l'ampia distanza temporale tra i fatti e l'assenza di un unico disegno criminoso originario. L'estorsione del 2014, legata a un furto avvenuto nello stesso anno, non poteva essere stata programmata nel 2010. La Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione nei reati: niente sconti tra bancarotta e truffa
Una donna condannata con quattro diverse sentenze ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione nei reati tra bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la richiesta. La donna ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i reati fossero legati da un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno evidenziato che le società fallite erano diverse da quelle coinvolte nelle truffe e che la ricorrente era stata assolta dall'accusa di associazione per delinquere, escludendo così un legame unitario tra i diversi illeciti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena senza prove concrete
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le pene di diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta poiché l'interessato non ha fornito elementi concreti per dimostrare un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che spetta al richiedente l'onere di allegare i fatti specifici a supporto della continuazione. Non basta richiamare gli indici teorici della giurisprudenza senza calarli nella realtà del caso. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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