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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato in fase esecutiva: no allo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per quattro diverse condanne subite tra il 2005 e il 2014, tra cui una per bancarotta fraudolenta. Il Tribunale di Verona, come giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza evidenziando la mancanza di un disegno criminoso unitario originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno confermato che la semplice vicinanza temporale o territoriale e l'identità dei beni giuridici lesi non bastano a dimostrare una programmazione iniziale unica. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se manca il piano unico
Il Ricorrente ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne, tra cui lesioni, porto d'armi e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso originario, data l'eterogeneità dei reati e un distacco temporale di cinque anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ricorrente, confermando che la continuazione dei reati richiede una programmazione iniziale unitaria. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato in sede esecutiva: no a istanze ripetute
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva per ridurre la pena complessiva derivante da diverse condanne. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché una precedente istanza analoga era già stata respinta. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la nuova richiesta riguardasse solo una parte dei reati precedentemente esaminati. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il rigetto originario preclude qualsiasi riproposizione, anche parziale, della domanda. Il vincolo del medesimo disegno criminoso, infatti, unisce simmetricamente tutti i reati e non può essere frazionato. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per due condanne irrevocabili legate allo spaccio di stupefacenti e all'associazione a delinquere. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta per mancanza di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un preciso programma deliberato in origine e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Per i reati associativi serve una dimostrazione specifica del collegamento tra i diversi sodalizi, non emersa in questo caso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la vita da criminale
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per tre sentenze definitive, sperando in uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo in cui sono stati commessi, elementi che dimostrano azioni improvvisate e non un piano unico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico programma criminoso iniziale e non può essere confuso con una scelta di vita dedicata al crimine. Quest'ultima condotta viene infatti punita con istituti come la recidiva e non premiata con sconti di pena. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: stile di vita criminale esclude lo sconto
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne definitive sotto l'istituto del reato continuato, sostenendo che i reati (tra cui furto, rapina e violenza sessuale) fossero collegati nel tempo. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la totale diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di vivere commettendo reati non equivale a un unico disegno criminoso. La continuazione richiede una pianificazione iniziale unitaria, mentre reati così diversi indicano solo una condotta di vita criminale, punibile con la recidiva e non agevolabile con gli sconti di pena previsti per il reato continuato. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi vive di crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il giudice ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo trascorso. Il Condannato ha proposto ricorso, sostenendo che la sua appartenenza a un'associazione criminale dimostrasse un disegno unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede la prova di un programma specifico e non può basarsi sulla semplice scelta di vita criminale o sull'affiliazione a una cosca. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la vita da criminale
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per tre condanne irrevocabili relative a reati contro il patrimonio commessi tra il 2016 e il 2019. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità delle condotte e del lungo arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che una condotta di vita dedita al crimine non equivale a un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. Di conseguenza, non è possibile applicare lo sconto di pena previsto per il reato continuato, poiché le azioni erano occasionali e prive di un legame unitario originario. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: stile di vita criminale non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per due condanne irrevocabili relative a violazioni delle misure di prevenzione. Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta evidenziando la mancanza di un disegno criminoso unitario. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, specificando che la scelta di una vita improntata al crimine non equivale alla programmazione specifica richiesta per il reato continuato. Quest'ultimo istituto, volto a favorire il reo, richiede una preordinazione concreta e non la semplice ripetizione estemporanea di condotte illecite, che invece configura la recidiva o l'abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: vita criminale o disegno unico?
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per tre sentenze definitive. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei comportamenti illeciti. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'esistenza di un collegamento tra le sue condotte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una condotta di vita dedita al crimine non equivale a un programma criminoso unitario. I reati, commessi in un ampio arco temporale e con modalità occasionali, escludono l'applicazione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato in fase esecutiva: no a sconti per stile di vita
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati irrevocabili commessi tra il 1987 e il 1995, tra cui omicidio, estorsione, furto e riciclaggio. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza evidenziando l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice scelta di una vita improntata al crimine non equivale a un disegno criminoso unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato o scelta di vita criminale? Il verdetto
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unire le pene di diverse sentenze definitive riguardanti violenza privata e truffa. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo in cui sono stati commessi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione di reati diversi non dimostra un unico piano criminale programmato in anticipo, ma rivela una semplice scelta di vita orientata al crimine. Di conseguenza, non si applica lo sconto di pena previsto per il reato continuato, ma operano istituti come la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se manca il disegno unico
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unire le pene di due sentenze definitive riguardanti false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo le condotte prive di un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la vicinanza temporale dei fatti dimostrasse la programmazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un programma criminoso unico e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Le condotte del Condannato erano reazioni estemporanee per sfuggire ai controlli di polizia, prive di coordinamento preventivo. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a sostituzione di persona, lesioni, traffico di droga, rapina e riciclaggio, commessi tra il 2010 e il 2016. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, rilevando l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati richiede un disegno criminoso unitario e non una generica scelta di vita improntata al crimine. Quest'ultima configura invece recidiva o abitualità. Il Condannato perde il ricorso e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: niente sconti per la carriera criminale
Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha negato il riconoscimento del reato continuato per diverse condotte di ricettazione, rapina e spaccio di stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la notevole distanza temporale tra i fatti (commessi in un arco di venti anni di vissuto criminale), la diversità delle condotte e la mancanza di prove circa una programmazione unitaria iniziale escludono l'applicazione del beneficio. Inoltre, lo stato di tossicodipendenza non era documentato e, in ogni caso, non comporta l'applicazione automatica della continuazione senza la prova di un unico disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se manca il disegno unitario.
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare diverse condanne definitive accumulate negli anni, tra cui ricettazione, detenzione illegale di armi e partecipazione a un'associazione mafiosa. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando la mancanza di un disegno criminoso unitario originario, data l'enorme distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che spetta a quest'ultimo l'onere di dimostrare gli elementi specifici che provano la programmazione preventiva di tutti i reati. Il Condannato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spaccio o scelta di vita? No alla continuazione dei reati
La condannata ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne per spaccio di stupefacenti. Il Giudice ha rigettato l'istanza, ritenendo le condotte espressione di un'attività professionale abituale e non di un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna, confermando che la vicinanza temporale e spaziale dei reati non basta a dimostrare la continuazione dei reati se questi derivano da una scelta di vita sistematica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto tra mafia e discarica abusiva
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato tra una condanna per associazione mafiosa ed estorsione e una successiva per gestione di discarica abusiva. La difesa sosteneva che i reati derivassero dalla stessa indagine e coinvolgessero le stesse persone. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un'unica e preventiva programmazione dei singoli illeciti. Nel caso specifico, vi è un'assoluta eterogeneità tra i reati di mafia e il reato ambientale, quest'ultimo privo di finalità mafiose e commesso con soggetti estranei alla cosca. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: tra disegno criminoso e stile di vita
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi tra il 2009 e il 2012 in diverse province lombarde ed emiliane. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che la notevole distanza temporale, la diversità dei luoghi e la complicità di soggetti differenti dimostravano una generica propensione a delinquere e non un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che il reato continuato esige una programmazione iniziale specifica dei singoli reati. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per reati mafiosi e comuni
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato tra due diverse sentenze di condanna. La prima riguardava reati di associazione a delinquere comune ed emissione di fatture false; la seconda riguardava reati di stampo mafioso ed estorsione. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, escludendo un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede una pianificazione unitaria iniziale e non una generica scelta di vita delinquenziale, specialmente quando i reati sono riconducibili a due diverse organizzazioni criminali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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