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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Reato continuato: il solo scopo di lucro non basta
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unificare le sanzioni derivanti da diverse sentenze definitive. Il Tribunale ha respinto la richiesta poiché la vicinanza temporale tra gli illeciti e il comune scopo di profitto non dimostrano un disegno criminoso unitario. L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la censura chiedeva un nuovo esame dei fatti, precluso in sede di legittimità. La Cassazione ha confermato il diniego e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e a tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato in esecuzione: ricorso generico e sanzione
Un condannato ha presentato istanza per ottenere il reato continuato in esecuzione con l'obiettivo di unificare plurime sentenze definitive e ridurre il trattamento sanzionatorio, chiedendo anche la commutazione della pena dell'ergastolo. La Corte territoriale ha respinto la richiesta per la totale assenza di indicazioni puntuali sulle sentenze precedenti e per la mancata prova di un disegno criminoso unitario. Il successivo ricorso per Cassazione ha riproposto le medesime doglianze senza contestare specificamente le motivazioni del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi e della pedissequa reiterazione delle richieste, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione tra sconti di pena e limiti
Un condannato ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere il vincolo della continuazione tra diverse condanne definitive. Il tribunale ha accolto parzialmente la richiesta, unificando solo due sentenze e rideterminando la pena finale in cinque anni di reclusione e una multa, respingendo le restanti istanze per mancanza di un disegno criminoso comune. Il condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sul rigetto parziale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente i fatti escludendo una progettazione unitaria per gli altri illeciti. Il ricorrente non può richiedere una nuova valutazione di merito ai giudici di legittimità. La decisione comporta la conferma della pena e la condanna al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Riconoscimento della continuazione: ricorso bocciato
Un condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione per i reati giudicati con tre differenti sentenze definitive di condanna. Il Giudice dell'Esecuzione ha respinto l'istanza. La difesa ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo la violazione di legge e la presenza di vizi nella motivazione del provvedimento di rigetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'impugnazione presentava argomentazioni puramente discorsive, si limitava a esporre circostanze di fatto e mancava totalmente del requisito di autosufficienza. Inoltre, il testo non dimostrava alcuna manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati negata: ricorso respinto in Cassazione
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra reati per unificare le pene stabilite in due distinte sentenze passate in giudicato. Il Tribunale ha respinto l'istanza evidenziando la totale assenza di un preventivo e unitario disegno criminoso tra i diversi illeciti. Il difensore del condannato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e carenze di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente si è limitato a richiedere un nuovo giudizio di fatto senza confutare la motivazione del Tribunale. Di conseguenza, il condannato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per colpa processuale.
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Continuazione tra reati: motivi generici e ricorso inammissibile
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per unificare le pene inflitte con cinque diverse condanne definitive. Il Tribunale ha respinto l'istanza per mancanza di prove sul medesimo disegno criminoso. La persona condannata ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando difetti di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità delle argomentazioni difensive. Il ricorrente ha subito la condanna definitiva alle spese del procedimento e al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: no all’unificazione delle pene
La Persona Condannata ha richiesto al Tribunale di riconoscere la continuazione tra reati per unificare le sanzioni derivanti da sei diverse sentenze definitive. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda a causa dell'assenza di un disegno criminoso unitario preordinato. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile: l'atto si limitava a richiedere una nuova valutazione dei fatti, senza scalfire la motivazione principale del provvedimento impugnato sulla mancanza di prova del piano comune. La richiedente ha subito la conferma della pena complessiva e la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: sei condanne e nessun disegno unico
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per fatti sanzionati con sei sentenze definitive distinte. La Corte territoriale ha respinto la richiesta a causa della marcata eterogeneità di un delitto di simulazione di reato commesso nel periodo intermedio rispetto agli altri illeciti. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata e ha vietato un nuovo esame dei fatti. Di conseguenza, il condannato perde il beneficio del ricalcolo della pena e subisce la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: no all’unificazione senza piano
Un soggetto condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per unificare la condanna per associazione mafiosa e una successiva condanna per estorsione. I giudici di merito hanno rigettato l'istanza evidenziando l'assenza di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che il beneficio si applica all'associazione e ai singoli delitti solo se questi ultimi erano già programmati fin dal momento dell'ingresso nel gruppo criminale. L'estorsione contestata è risultata un fatto del tutto occasionale, privo di pianificazione iniziale.
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Continuazione dei reati tra rapine: Cassazione nega il vincolo
Un uomo condannato per plurime rapine ha chiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione del beneficio della continuazione dei reati per ridurre la pena complessiva. La Corte di Appello ha respinto parzialmente la richiesta, non riscontrando un unico progetto criminale preventivo tra il primo colpo del 2016 e i fatti successivi del 2017. L'imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l'esistenza del medesimo piano delittuoso per via del ritrovamento di alcuni tesserini contraffatti. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile: la difesa non può richiedere una nuova valutazione dei fatti di merito né basarsi su elementi non documentati chiaramente nel ricorso. La condanna definitiva comporta anche il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Continuazione tra reati: tentato omicidio e arresto a confronto
Un condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati nella fase di esecuzione della pena. L'interessato ha cercato di unificare una condanna per tentato omicidio avvenuto a gennaio 2018 con ulteriori reati commessi a marzo 2018 durante il suo arresto. La difesa sosteneva che i fatti derivassero dalla sua condizione di clandestinità sul territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non esiste un progetto delittuoso comune tra un tentato omicidio e i reati commessi a distanza di mesi per sottrarsi alla cattura. La situazione personale di irregolarità non basta a dimostrare una pianificazione unitaria. Il ricorrente deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: confermato l’aumento per 6 kg di droga
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato avverso l'ordinanza con cui i giudici territoriali avevano riconosciuto la continuazione tra reati in fase esecutiva. Il ricorrente contestava l'eccessività dell'aumento sanzionatorio di due anni di reclusione e seimila euro di multa per una condanna separata, lamentando un difetto di motivazione rispetto a casi analoghi. I giudici di legittimità hanno confermato la piena legittimità della decisione: l'aumento di pena trova solida giustificazione nella gravità oggettiva dei fatti, desunta dal possesso di quasi sei chili di cocaina, e nella marcata capacità a delinquere evidenziata dai solidi legami con fornitori stabili. Il condannato è stato inoltre condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati esclusa dopo una prima condanna
Un condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati nella fase di esecuzione della pena, sostenendo che le diverse condotte criminose condividevano lo stesso piano criminoso. L'istanza è stata respinta dal giudice dell'esecuzione. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i fatti successivi erano stati commessi con complici diversi e, soprattutto, dopo una prima sentenza di condanna. Questo elemento temporale e soggettivo interrompe l'unicità del disegno delittuoso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: l’arresto spezza il disegno unico
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati durante la fase esecutiva per quattro illeciti commessi nell'arco di sette mesi nello stesso territorio. Il Tribunale ha respinto l'istanza perché l'uomo ha subito due arresti in flagranza e una condanna prima di commettere i fatti successivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che le interruzioni giudiziarie spezzano l'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente perde la possibilità di ridurre la pena e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: no all’automatismo tra condanne
Un condannato ha presentato formale istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati accertati con due distinte sentenze passate in giudicato. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta, non riscontrando il medesimo disegno criminoso tra i diversi episodi delittuosi. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile: le censure proposte costituivano semplici contestazioni di fatto e non spiegavano perché la continuazione già concessa in precedenza dovesse estendersi automaticamente alle ulteriori condanne. La Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: no allo sconto con ricorso generico
Un condannato ha presentato istanza al Giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di cinque diverse sentenze di condanna passate in giudicato. La Corte di Appello ha respinto la richiesta. Il difensore del condannato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile perché generico e privo di una reale critica alle ragioni della decisione impugnata. A causa della colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: no alla pena unica per fatti distanti
Un condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione tra reati durante la fase di esecuzione della pena per unificare diverse condanne, sostenendo che i fatti riguardavano per lo più illeciti sugli stupefacenti commessi nella stessa area geografica nell'arco di tre anni. Il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza evidenziando la diversità dei reati, il lasso temporale significativo e il coinvolgimento di complici differenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e ribadendo che la valutazione sull'unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità.
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Continuazione tra reati: il ricorso generico costa tremila euro
Un uomo condannato ottiene dal giudice dell'esecuzione il riconoscimento del beneficio della continuazione tra reati per fatti giudicati con diverse condanne. Il difensore del condannato propone ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena. Il ricorso sostiene che gli aumenti per le violazioni minori superino le pene originarie ma non indica cifre né parametri violati. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile a causa della genericità delle censure. Il condannato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: confermati 28 anni e ricorso respinto
Il Condannato ha presentato ricorso per contestare il calcolo della pena rideterminata a ventotto anni e tre mesi di reclusione. I giudici di secondo grado avevano applicato la continuazione tra reati commessi e accertati in tre sentenze diverse, quantificando gli incrementi per i singoli reati satellite. La difesa ha lamentato un difetto di motivazione e una violazione di legge sulla misura di tali aumenti. La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, confermando l'accuratezza e la congruità del conteggio eseguito nel provvedimento impugnato. Di conseguenza, il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione tra reati: respinto il ricorso del condannato
Un individuo condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione tra reati in fase esecutiva per unificare le pene relative all'adesione a un sodalizio mafioso e a successive violazioni della sorveglianza speciale. Il ricorrente ha sostenuto l'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che tre anni separavano i reati e che le violazioni della misura di prevenzione derivavano da fattori del tutto estemporanei, escludendo l'esistenza di un originario e unitario piano delittuoso. Il condannato deve pagare le spese legali e un'ammenda.
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