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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato in sede esecutiva tra sconti e rigetti
Un condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per unificare le sanzioni di tre diverse sentenze definitive. La Corte di appello ha accolto l'istanza per le prime due condanne riguardanti il traffico di stupefacenti, ma ha escluso la terza condanna relativa al danneggiamento seguito da incendio di un mezzo pesante per mancanza di un unico piano criminale. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione, contestando sia l'esclusione della terza sentenza sia l'entità degli aumenti di pena per i reati minori. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente l'assenza di collegamento tra i reati e ha ricalcolato la sanzione complessiva in piena autonomia, senza vincoli rispetto ai precedenti aumenti stabiliti nella fase di cognizione.
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Reato continuato e reati patrimoniali: la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la richiesta formulata da una persona condannata che invocava il reato continuato per unificare le sanzioni derivanti da quattro diverse sentenze per furti e illeciti patrimoniali. I giudici hanno chiarito che la semplice reiterazione di condotte simili e il generico movente di lucro non dimostrano un piano delinquenziale unico. Il beneficio presuppone infatti una programmazione unitaria e preventiva prima del primo episodio. Nel caso specifico, le condotte risultavano distanti nel tempo e nate da occasioni del tutto estemporanee, come la conoscenza casuale delle vittime. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: condanne divise senza piano unico
Un condannato richiede al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del beneficio della continuazione tra reati per unificare le sanzioni di condanne distinte. Gli addebiti riguardano il reato di associazione mafiosa e precedenti condotte di intestazione fittizia di beni. Il magistrato territoriale respinge la domanda evidenziando l'assenza di un piano delinquenziale preventivo unitario. Le condotte patrimoniali risalgono infatti a tre anni prima dell'ingresso ufficiale del soggetto nel clan criminale. La Corte di Cassazione conferma la decisione precedente e dichiara inammissibile il ricorso dell'interessato. I giudici supremi condannano il ricorrente al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: il movente economico non riduce la pena
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione del vincolo della continuazione tra diverse condanne penali, sostenendo di aver commesso tutti i reati con il medesimo scopo di mantenere la propria famiglia e il figlio. Il Tribunale ha respinto l'istanza evidenziando la distanza temporale, la diversità delle condotte e l'assenza di un piano programmato unitario. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che il semplice bisogno economico costituisce solo un movente personale e non dimostra un disegno criminoso comune. L'imputato perde definitivamente il beneficio della riduzione di pena e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e condanne: la tossicodipendenza non basta
Un condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di sette sentenze definitive emesse tra il 2011 e il 2020. I fatti riguardavano reati contro il patrimonio e violazioni di misure di prevenzione. Il richiedente ha sostenuto che il proprio stato di tossicodipendenza dimostrasse l'esistenza di un piano unitario. Il Tribunale ha respinto la richiesta per assenza di una prova concreta sulla preventiva ideazione dei delitti. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sola dipendenza da sostanze non prova l'unitarietà del disegno criminoso. Il condannato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: tossicodipendenza e reati eterogenei
Un condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra molteplici reati giudicati con sentenze distinte, commessi tra il 2017 e il 2023. Tra i reati figuravano furti, rapine, maltrattamenti, lesioni personali ed estorsione. Il richiedente ha sostenuto l'unitarietà del disegno criminoso richiamando la vicinanza temporale di alcune condotte e la propria condizione di tossicodipendenza. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per la totale eterogeneità dei reati e l'assenza di un nesso causale documentato con la dipendenza. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento e dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che l'interessato non ha allegato elementi specifici per dimostrare una pianificazione preventiva, né per l'intero arco temporale né per singoli gruppi di illeciti. Il condannato deve quindi scontare le pene separate e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: abitualità e furti seriali non bastano
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento dell'istituto del reato continuato per unificare diverse condanne definitive. La prima serie di reati riguardava furti e tentati furti commessi in varie località tra Abruzzo e Umbria. La seconda serie comprendeva evasioni reiterate avvenute a distanza di tempo. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego e ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I Supremi Giudici hanno chiarito che la semplice ripetizione di condotte criminose evidenzia un'abitualità a delinquere o scelte estemporanee, ma non dimostra una preventiva e unitaria deliberazione iniziale. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: tra piano unico e reati del clan
Un condannato per associazione mafiosa e reati satellite ha richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva per ottenere una riduzione di pena. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando la mancanza di una programmazione iniziale unitaria per i reati successivi, nati da eventi estemporanei. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato escluso: truffe seriali e stile di vita
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una persona condannata per tre distinte truffe commesse nell'arco di sei anni. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, sostenendo che l'omogeneità delle condotte e le modalità simili dimostrassero l'esistenza di un piano iniziale unitario. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale, rilevando che il notevole lasso temporale tra gli episodi esclude un disegno preventivo originario. La semplice ripetizione di reati analoghi rappresenta una scelta di vita o un'abitudine delinquenziale, non un progetto preordinato fin dal principio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Applicazione della continuazione: stop se i reati sono distanti
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione per unificare le pene di due condanne definitive pronunciate a distanza di tempo. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa del lasso temporale superiore a due anni tra le condotte illecite. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le violazioni presentavano medesimo contesto territoriale, modalità analoghe e identica finalità di lucro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'ampio distacco temporale esclude la prova di una pianificazione unitaria e originaria. L'interessato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Reato continuato in fase esecutiva: no al cumulo tra cosche
Un condannato per associazione mafiosa e reati di droga ha richiesto l'applicazione del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene di due condanne definitive pronunciate in procedimenti distinti. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza, rilevando una distanza temporale di oltre tre anni tra le condotte e ruoli associativi differenti, passati da semplice partecipe a vertice apicale. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'appartenenza a un contesto criminale omogeneo non basta a provare un disegno criminoso unitario iniziale. Il ricorrente deve pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena negata per troppi precedenti
Una persona condannata per diversi episodi di furto ha richiesto al tribunale il riconoscimento del vincolo della continuazione e la concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudice dell'esecuzione ha unificato i reati rideterminando la sanzione complessiva. Tuttavia, il magistrato ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a causa dei molteplici precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale. La difesa ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che i fatti risalissero a molti anni prima e che i beni rubati fossero di modesto valore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i precedenti penali giustificano ampiamente il diniego del beneficio e condannando la ricorrente alle spese.
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Reato continuato in fase esecutiva: no se le condotte divergono
Un condannato per molteplici reati patrimoniali e contro la persona, accertati con quattro sentenze definitive, ha chiesto il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Suprema Corte ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato in fase esecutiva non opera automaticamente in presenza di reati simili. L'ampio intervallo temporale tra gli episodi, le differenti modalità operative, i diversi luoghi di commissione e una custodia cautelare intermedia smentiscono l'esistenza di un programma delinquenziale unitario prestabilito fin dall'inizio.
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Vincolo della continuazione: stop allo sconto di pena
Un uomo condannato per diversi furti, violazioni del codice della strada e associazione a delinquere ha chiesto l'applicazione del vincolo della continuazione in sede esecutiva. Il Tribunale ha respinto l'istanza evidenziando la mancanza di un programma criminoso unitario tra le singole condotte e l'attività associativa. L'interessato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la contemporaneità temporale dei reati. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su contestazioni di fatto già risolte motivatamente dal giudice territoriale. Il condannato deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione negato tra furti diversi e distanti
Un condannato ha richiesto l'applicazione del vincolo della continuazione per una serie di furti in abitazioni e gioiellerie commessi in luoghi e date differenti tra il 2014 e il 2016. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza, rilevando la mancanza di un programma criminoso unitario ideato fin dall'inizio. La difesa ha impugnato il provvedimento sostenendo la somiglianza delle condotte. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale e geografica, insieme ai diversi obiettivi e alle differenti modalità esecutive, provano l'occasionalità dei singoli reati e l'assenza di un disegno preventivo comune.
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Vincolo della continuazione: stop al riesame dei fatti
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due diverse condanne penali definitive, sostenendo che le condotte illecite relative alla gestione di scommesse e ad episodi di corruzione derivassero da un unico disegno criminale. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo assente l'unicità del piano criminoso. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione per contestare tale valutazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che non è possibile richiedere ai giudici di legittimità una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici già analizzati con motivazione logica dal giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente ha subito la conferma del rigetto e la condanna al pagamento delle spese legali e di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: respinta la richiesta di pena unica
Un condannato ha presentato istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati accertati con tre diverse sentenze irrevocabili. Gli addebiti riguardavano lo spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione e la ricettazione di armi. La Corte d'appello ha respinto la richiesta per la netta distanza temporale e per la marcata eterogeneità tra i comportamenti illeciti contestati. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la continuazione tra reati richiede la prova di una programmazione unitaria iniziale e non una semplice abitualità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Continuazione tra reati patteggiati: rito obbligatorio
Un condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di unificare le pene inflitte con due distinte sentenze definitive di patteggiamento, invocando il vincolo della continuazione. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata senza seguire lo specifico schema procedurale previsto dalla legge per i patteggiamenti. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tale rito costituisse una mera facoltà e non un obbligo vincolante. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la continuazione tra reati patteggiati richiede tassativamente il rispetto della specifica procedura di legge a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: esclusa per furti seriali nel tempo
Un uomo condannato con tre sentenze definitive per molteplici furti in abitazione ha chiesto l'unificazione delle pene. Il condannato ha invocato la continuazione dei reati dinanzi alla magistratura competente. I fatti illeciti si erano verificati tra l'ottobre 2015 e il settembre 2016. I giudici territoriali hanno respinto l'istanza per assenza di una preventiva pianificazione unitaria. L'interessato ha impugnato la decisione dinanzi ai giudici di legittimita. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la semplice ripetizione di furti simili nel tempo manifesta un'abitudine di vita e non una programmazione anticipata. Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro.
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Reato continuato: no allo sconto con fatti lontani nel tempo
Un condannato ha richiesto il riconoscimento dell'istituto del reato continuato al giudice dell'esecuzione per unire diverse condanne definitive e ottenere uno sconto di pena complessivo. L'interessato sosteneva l'esistenza di un piano criminoso unitario data l'omogeneità dei comportamenti. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda rilevando che i reati erano separati da diversi anni e privi di una causale comune. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede la prova che i delitti successivi fossero già previsti al momento del primo fatto. Il semplice compimento di condotte simili a distanza di anni non dimostra l'unicità del disegno delittuoso.
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