Un condannato definitivo ha richiesto al giudice territoriale l'applicazione del reato continuato in sede esecutiva per unificare le sanzioni relative a diverse condanne passate in giudicato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, non riscontrando il medesimo disegno criminoso tra i vari illeciti. Il condannato ha impugnato tale diniego davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile, evidenziando che l'atto proponeva mere contestazioni di merito per ottenere una rivalutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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