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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Cumulo materiale delle pene: scontro sul calcolo della condanna
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Milano, contestando il calcolo dell'aumento di pena di sei mesi applicato in sede esecutiva. Secondo la difesa, tale aumento configurava un surrettizio cumulo materiale delle pene, violando i criteri di calcolo previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati erano manifestamente infondati, limitandosi a proporre una lettura alternativa dei fatti già valutati e a contestare la motivazione del giudice in modo non conforme alle norme. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato negato: la Cassazione condanna il ricorrente
Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo il riconoscimento del reato continuato per fatti commessi in tempi diversi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi presentati riproducevano semplicemente le contestazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno evidenziato che la notevole distanza temporale tra gli episodi e la totale mancanza di prove circa una volizione comune, ossia un disegno criminoso unitario pianificato in anticipo, escludono l'applicazione della continuazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: il tempo cancella lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi tra il 2014 e il 2019. Il giudice ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo temporale, delle diverse modalità di esecuzione e della mancanza di un unico disegno criminoso iniziale. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza cronologica tra i reati costituisce un forte indizio contrario all'esistenza di un unico programma criminoso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena per crimini distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per due episodi di resistenza e violenza a pubblico ufficiale commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando la mancanza di un unico disegno criminoso preventivo, la diversità delle modalità esecutive e dei luoghi, e la distanza temporale tra i fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la vicinanza temporale e la programmazione iniziale sono elementi essenziali per unire i reati sotto il vincolo della continuazione; in loro assenza, si tratta di condotte autonome dettate da una generica propensione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se i reati sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra diversi illeciti tributari e fallimentari commessi nell'arco di diversi anni tramite due distinte società. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando la notevole distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e l'assenza di un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice dedizione ad attività d'impresa illecite non dimostra una programmazione unitaria dei reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: la distanza nel tempo nega lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare diverse condanne penali accumulate nel tempo e ottenere uno sconto di pena. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando che i reati erano stati commessi con modalità differenti, a notevole distanza temporale e intervallati da periodi di detenzione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la semplice somiglianza dei reati non basta a dimostrare un unico disegno criminoso originario. Al contrario, la distanza nel tempo e la discontinuità delle condotte indicano una tendenza abituale a delinquere, che esclude i benefici previsti per il reato continuato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: perché la ripetizione nega il beneficio
Il Ricorrente ha impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione che ha negato il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti commessi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la notevole distanza temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e l'assenza di un disegno criminoso unitario escludono l'applicazione del beneficio. Le condotte ripetute, intervallate anche da periodi di carcerazione, dimostrano una tendenza abituale a commettere reati tramite decisioni autonome e non una pianificazione preventiva. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: niente sconti per chi spaccia ai domiciliari
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per due episodi di detenzione di sostanze stupefacenti commessi a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che i due reati presentavano modalità esecutive differenti (nel secondo caso il soggetto era già agli arresti domiciliari e deteneva droghe diverse) e che l'applicazione di una misura cautelare tra i due fatti aveva interrotto qualsiasi programmazione unitaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Condannato. La Suprema Corte ha ribadito che la distanza temporale e l'assenza di un disegno criminoso iniziale escludono il reato continuato, configurando invece una semplice propensione al crimine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: perché sei mesi di distanza bloccano lo sconto
Il Condannato ha richiesto l'applicazione del reato continuato per due condanne relative alla coltivazione e alla detenzione di sostanze stupefacenti, commesse a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, evidenziando la mancanza di un unico disegno criminoso originario e la presenza di modalità esecutive differenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la distanza temporale di sei mesi costituisce un forte indizio contrario alla continuazione, dimostrando invece autonome decisioni criminose nate dall'inclinazione a delinquere del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: il tempo cancella lo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Condannato, confermando il diniego del Giudice dell'esecuzione all'applicazione del reato continuato. Il ricorrente chiedeva l'unificazione di diverse condanne per ottenere una riduzione della pena complessiva. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che i reati erano stati commessi con una distanza temporale compresa tra sette mesi e dieci anni. Questa notevole distanza cronologica, unita all'assenza di prove su un unico progetto iniziale, esclude il disegno criminoso unitario. La Suprema Corte ha confermato che la condotta del ricorrente rappresenta un'abitualità delinquenziale e non un piano programmato, condannandolo anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se lo spaccio è distante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta a causa del lungo intervallo temporale (diversi anni) tra gli episodi e delle differenti modalità esecutive, come la vendita a clienti diversi. La Suprema Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito è logica e corretta. Ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti storici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Unicità di disegno criminoso: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra precedenti condanne per spaccio di stupefacenti e la sua partecipazione a un'associazione a delinquere. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, escludendo l'unicità di disegno criminoso. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che i reati di spaccio erano antecedenti all'ingresso del Condannato nel sodalizio criminale, avvenuto nel 2012. Di conseguenza, non era possibile ipotizzare una programmazione unitaria preventiva. Il Condannato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e mafia: negato lo sconto per i reati passati
Il Ricorrente ha chiesto il riconoscimento del Reato continuato tra una condanna per associazione mafiosa e altri reati commessi quattro anni prima del suo ingresso nel clan. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, escludendo che i reati precedenti potessero far parte di un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che per applicare il Reato continuato tra associazione e singoli reati occorre dimostrare che questi ultimi fossero stati pianificati fin dal momento dell'adesione al sodalizio criminale, escludendo condotte occasionali o antecedenti non programmate ab origine. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Unicità del disegno criminoso: quando la vicinanza dei reati non basta
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro il rifiuto del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra diversi reati giudicati separatamente. La difesa sosteneva la sussistenza di un'unica programmazione basandosi sulla vicinanza temporale e geografica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'unicità del disegno criminoso richiede una prova rigorosa della pianificazione iniziale di tutti i reati, non bastando la semplice somiglianza o la vicinanza nel tempo delle condotte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena per i reati del clan
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse rapine e un tentato omicidio commessi in contesti associativi. Il Tribunale ha respinto la richiesta, escludendo l'unicità del disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. La Corte ha chiarito che la semplice somiglianza delle modalità esecutive o la strumentalità dei reati agli scopi di un clan non bastano a dimostrare una programmazione unitaria iniziale. Per applicare il reato continuato, i singoli illeciti devono essere stati pianificati fin dal principio, e non derivare da circostanze occasionali o sopravvenute. Il Condannato perde la causa ed è condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Unicità di disegno criminoso: no allo sconto se i reati sono casuali
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la continuazione tra reati giudicati separatamente. La difesa sosteneva che l'omogeneità dei comportamenti dimostrasse l'esistenza di un medesimo progetto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per riconoscere la continuazione non bastano la vicinanza temporale o la somiglianza dei reati, ma serve la prova rigorosa dell'unicità di disegno criminoso, ossia che tutti gli illeciti fossero stati programmati sin dall'inizio nelle loro linee essenziali. Nel caso specifico, i reati sono risultati estemporanei e privi di una pianificazione originaria comune. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Vincolo della continuazione: no allo sconto per la faida mafiosa
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la condanna per associazione mafiosa e quella per un tentato omicidio commesso ai danni di un rivale. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo il tentato omicidio un evento estemporaneo legato a una faida tra clan, non programmato fin dall'inizio dell'adesione al sodalizio criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il vincolo della continuazione richiede una programmazione unitaria iniziale dei singoli reati fine. Non basta che il delitto sia commesso per agevolare il clan se manca la prova di un disegno criminoso originario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Fungibilità della pena: l’obbligo di dimora non sconta il carcere
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto del Tribunale di riconoscere l'unicità del disegno criminoso per reati commessi a distanza di sette mesi e la fungibilità della pena per il periodo trascorso in obbligo di dimora notturno. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale esclude una pianificazione unitaria originaria. Inoltre, l'obbligo di dimora con rientro notturno (dalle 21:00 alle 7:00) non è equiparabile agli arresti domiciliari e, di conseguenza, non permette l'applicazione della fungibilità della pena per ridurre la sanzione detentiva finale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Unicità di disegno criminoso: negato lo sconto di pena
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne, sostenendo l'esistenza di un'unica programmazione delinquenziale. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, decisione confermata dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'unicità di disegno criminoso richiede una programmazione iniziale dettagliata dei singoli reati. Nel caso specifico, la diversità dei soggetti coinvolti e il notevole distacco temporale tra i fatti associativi (fino al 2014) e lo spaccio di stupefacenti (avvenuto nel 2016) escludono qualsiasi disegno unitario preventivo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto se passano tre anni tra i fatti
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per diversi illeciti giudicati separatamente. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza evidenziando la mancanza di un unico disegno criminoso, data la distanza temporale di quasi tre anni e il differente contesto geografico tra i fatti. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'omogeneità delle condotte. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la notevole distanza di tempo fa presumere l'assenza di una programmazione unitaria iniziale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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