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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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790 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Giudice dell’esecuzione: no a sconti di pena senza fatti nuovi
Il Condannato ha chiesto la rideterminazione della pena per reato continuato. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere, ritenendo esaurito il proprio potere decisionale. Il Condannato ha proposto ricorso, lamentando la mancanza di motivazione e la disparità di trattamento rispetto ai coimputati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha chiarito che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, una volta irrevocabile, impedisce una nuova decisione sullo stesso oggetto (principio del ne bis in idem), a meno che non sopravvengano nuovi elementi di fatto o di diritto. Poiché il ricorrente chiedeva una rivalutazione di elementi già esaminati, la richiesta era inammissibile e il giudice poteva decidere in modo semplificato senza udienza.
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Reato continuato: il bisogno di soldi non giustifica lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne per furto e utilizzo indebito di carte di credito accumulate tra il 2008 e il 2022. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa dell'ampio lasso temporale tra i fatti, ritenendo che vi fosse solo una generica tendenza a delinquere. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il bisogno economico di procurarsi da vivere non configura un disegno criminoso unitario, ma rappresenta un semplice movente. Per l'applicazione del reato continuato è invece necessaria una programmazione specifica e preventiva di ciascun illecito sin dal primo episodio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto per condanne distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati tra due condanne definitive: la prima per traffico di stupefacenti commesso fino al 2011, la seconda per associazione mafiosa commessa a partire dal 2017. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa del lungo intervallo temporale e della diversa natura dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un programma criminoso unico e dettagliato, ideato fin dall'inizio. Una generica propensione a delinquere o la scelta di uno stile di vita criminale per fare soldi non bastano a unificare i reati sotto un unico disegno. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in sede esecutiva: stop ai doppi calcoli
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Firenze ha riconosciuto il reato continuato in sede esecutiva tra tre condanne per ricettazione a carico del Condannato. Il ricorrente ha evidenziato che il Tribunale di Benevento aveva già unito due di queste condanne a una terza sentenza del 2017, determinando una pena complessiva diversa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'applicazione della continuazione in fase esecutiva per reati già precedentemente unificati richiede di estendere la valutazione dell'unico disegno criminoso a tutti i reati coinvolti nel precedente provvedimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame che eviti sovrapposizioni e rispetti i precedenti giudicati.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se manca il piano unico
Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra due condanne definitive: una per estorsione aggravata e l'altra per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'autoriciclaggio. La difesa sosteneva che tutti i reati derivassero da un unico disegno criminoso, poiché commessi per reperire denaro necessario a pagare i propri estorsori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice dell'esecuzione. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un'unica programmazione iniziale. Nel caso specifico, l'estorsione è stata frutto di una scelta improvvisa ed estemporanea, del tutto autonoma rispetto al piano sistematico delle truffe associative ideato in precedenza. Di conseguenza, la semplice condivisione di un movente economico successivo non è sufficiente a unificare reati nati da decisioni diverse.
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Competenza del giudice dell’esecuzione: Tribunale contro Appello
Il Tribunale di Bari, agendo come giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna a carico de Il Condannato, rideterminando la pena. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione, eccependo l'incompetenza del Tribunale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo le regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Poiché l'ultima sentenza irrevocabile era stata emessa dalla Corte di Appello, riformando sostanzialmente la decisione per un coimputato, spetta a quest'ultima la competenza esclusiva per l'esecuzione, in forza del principio di unitarietà. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale, trasmettendo gli atti alla Corte di Appello.
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Reato continuato in sede esecutiva: ergastolo o trent’anni?
Il Condannato, già punito con l'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa in un processo, e con oltre otto anni di reclusione per estorsione in un altro, ha chiesto l'unificazione delle pene sotto il vincolo del reato continuato in sede esecutiva. Il Giudice dell'esecuzione ha applicato l'ergastolo con dieci mesi di isolamento diurno. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del Condannato di ridurre l'ergastolo a trenta anni di reclusione, confermando che lo sconto per il rito abbreviato era già stato applicato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento per difetto di motivazione sulla quantificazione dell'isolamento diurno. Il caso torna alla Corte d'appello per ricalcolare l'aumento di pena con una motivazione adeguata.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di applicazione del reato continuato per nove condanne accumulate tra il 1993 e il 2003. Il giudice di merito ha evidenziato l'ampio divario temporale tra i reati, la diversità dei beni giuridici lesi e l'assenza di un piano unitario iniziale, ravvisando piuttosto una generica propensione alla devianza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il reato continuato esige una preventiva e specifica deliberazione di tutte le condotte. Una generica scelta di vita delinquenziale, che si concretizza di volta in volta sfruttando le occasioni contingenti, non è sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Reato continuato: no allo sconto di pena tra rapine e droga
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per quattro condanne definitive relative a furti, rapine e traffico di stupefacenti commessi tra il 2014 e il 2021 in diverse regioni. La difesa sosteneva che i reati contro il patrimonio servissero a finanziare il successivo commercio di droga. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, rilevando l'assenza di un disegno criminoso unico e ravvisando una generica inclinazione a delinquere. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notevole distanza temporale e geografica tra i fatti e la mancanza di prove concrete escludono il reato continuato, qualificando la tesi difensiva come una mera affermazione non dimostrata.
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Reato continuato: quando i furti per fame si uniscono nella pena
Il Tribunale di Monza, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicare il reato continuato a undici condanne definitive per tentato furto di generi alimentari subite da una donna tra il 2016 e il 2019. Il giudice ha ritenuto che i furti, commessi per indigenza e tossicodipendenza, fossero risposte a bisogni temporanei e non parte di un piano unitario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione non può escludere la continuazione in modo generico. Egli deve verificare se singoli gruppi di reati, vicini nel tempo e simili per modalità, possano essere uniti sotto un unico disegno criminoso, tenendo conto anche delle precedenti sentenze che avevano già riconosciuto tale legame per alcuni degli episodi.
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Reato continuato in fase esecutiva: stop ai calcoli errati
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina del reato continuato in fase esecutiva a favore di una condannata. Il Giudice aveva erroneamente individuato come pena base quella inferiore di due anni e quattro mesi di reclusione (per rapina e lesioni), anziché quella più grave di tre anni di reclusione (per furto). La Suprema Corte ha chiarito che, nel reato continuato in fase esecutiva, la pena base deve coincidere con la condanna più grave concretamente inflitta. Inoltre, ha stabilito l'obbligo di scorporare i reati precedentemente uniti e motivare singolarmente gli aumenti per i reati satellite. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Reato continuato: nullo il no se la motivazione dice sì
Il Ricorrente ha richiesto l'applicazione del reato continuato per due condanne per bancarotta fraudolenta commesse a distanza di cinque anni. La Corte d'appello, agendo come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con un provvedimento gravemente contraddittorio: nella motivazione ha definito l'istanza meritevole di accoglimento, ma nel dispositivo l'ha rigettata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, evidenziando che per le ordinanze non si applica la prevalenza automatica del dispositivo sulla motivazione, ma occorre ricostruire l'effettiva volontà del giudice. Essendo impossibile comprendere la reale decisione a causa del contrasto insanabile, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha disposto il rinvio per un nuovo esame.
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Reato continuato: la tossicodipendenza non cancella 40 condanne
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di tre diverse condanne per furto. La difesa ha sostenuto che lo stato di tossicodipendenza del soggetto dimostrasse un programma criminoso unitario volto a procurarsi denaro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici hanno chiarito che la tossicodipendenza non giustifica automaticamente il reato continuato se manca la prova di una pianificazione iniziale dei singoli reati. Con oltre quaranta condanne alle spalle, la condotta del Condannato esprime una scelta di vita sistematica improntata al crimine, e non un unico disegno criminoso. L'onere di allegare elementi specifici spetta al condannato, non bastando la semplice vicinanza temporale dei reati.
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Sospensione dell’esecuzione della pena: salute contro carcere
Il Tribunale di Pesaro, come Giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di un condannato volta a ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione per gravi motivi di salute. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le sue patologie fossero incompatibili con il regime carcerario. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo la netta differenza tra la sospensione dell'ordine di esecuzione (procedurale e temporanea) e la vera e propria sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute. Quest'ultima, basata sulla tutela del diritto alla salute, rientra nella competenza esclusiva della Magistratura di sorveglianza e non del Giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, confermando la decisione del tribunale.
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Reato continuato: niente sconti di pena senza disegno unitario
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato tra diverse condanne definitive per evasione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza, evidenziando la distanza temporale e la diversita delle condotte: l'ultima evasione era finalizzata esclusivamente a commettere il reato di spaccio, senza legami con i precedenti episodi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno stabilito che, sebbene il giudice dell'esecuzione debba considerare le precedenti valutazioni di continuazione, puo legittimamente escludere l'unificazione dei reati fornendo una motivazione logica e dettagliata sulle differenze e sull'assenza di un unico disegno criminoso originario. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: niente sconti senza un disegno unitario
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del vincolo del reato continuato tra due condanne definitive per reati di droga commessi a distanza di quattro anni (nel 2020 e nel 2024). Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando la diversità delle sostanze e delle condotte (detenzione e trasporto). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che per applicare il reato continuato non basta la somiglianza dei reati o la vicinanza temporale. Spetta infatti al condannato dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo 20 anni di stop
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra un omicidio commesso nel 1999 e il reato di associazione mafiosa contestato per il periodo tra il 2018 e il 2020. La difesa sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso, interrotto solo da una lunga carcerazione. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della distanza temporale di vent'anni tra i fatti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il reato continuato richiede la deliberazione contemporanea dei reati, non potendo un semplice movente comune superare una frattura temporale così netta e una lunga carcerazione intermedia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: la difesa autonoma costa cara
Il Ricorrente ha presentato personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione della Corte d'appello che respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. L'atto deve essere necessariamente firmato da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cassazionista). Di conseguenza, il cittadino che agisce autonomamente perde il diritto all'esame del proprio ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: la tossicodipendenza non basta per lo sconto
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato per cinque reati contro il patrimonio commessi tra il 2014 e il 2018. Il ricorrente sosteneva che lo stato di tossicodipendenza dimostrasse l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento del reato continuato. I reati erano infatti eterogenei, commessi in luoghi diversi e distanziati nel tempo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato e tossicodipendenza: niente sconti automatici
Il Ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Bari che ha negato l'applicazione della disciplina del reato continuato per reati commessi a distanza di due anni. Il Ricorrente sosteneva che lo stato di tossicodipendenza giustificasse l'esistenza di un unico disegno criminoso finalizzato al reperimento di denaro per l'acquisto di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la tossicodipendenza non fa presumere automaticamente il reato continuato. Per l'applicazione di questo istituto occorre un programma criminoso specifico e preventivo, non bastando un generico stile di vita incline al crimine o la necessità di procurarsi denaro. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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