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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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790 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: no allo sconto di pena per furti occasionali
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro il rifiuto del Tribunale di applicare il reato continuato per unificare le pene di due diverse condanne per furto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato continuato non basta la generica finalità di lucro. Nel caso specifico, i furti sono stati commessi a distanza di oltre un anno e in province diverse (Vicenza e Verona). Inoltre, le modalità d'azione erano rudimentali ed estemporanee, escludendo una pianificazione preventiva (medesimo disegno criminoso). Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: l’arresto interrompe il disegno criminoso
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare cinque diverse condanne per spaccio di stupefacenti. La Corte di Appello ha accolto la richiesta solo per le ultime due sentenze, escludendo le prime tre a causa di ampi intervalli temporali (circa cinque anni complessivi) e di precedenti arresti in flagranza con conseguente carcerazione. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la carcerazione interrompe normalmente l'unicità del disegno criminoso e che la distanza temporale rende inverosimile una programmazione unitaria iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato il cumulo tra furti e soggiorno
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato tra due condanne definitive. La prima condanna riguardava il reato di associazione per delinquere finalizzata ai furti in gioielleria, mentre la seconda riguardava la violazione dell'obbligo di soggiorno. I giudici hanno evidenziato che i reati presentano una natura giuridica differente e sono stati commessi a distanza di ben tre anni l'uno dall'altro. Mancando la prova di un unico e preventivo disegno criminoso che collegasse le due condotte, la richiesta di unificazione delle pene è stata respinta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato in fase esecutiva: annullati i calcoli errati
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva applicato il reato continuato in fase esecutiva per tre sentenze definitive. Il Giudice aveva erroneamente assunto come pena base la pena finale di una precedente condanna (già comprensiva di aumenti e riduzioni per il rito abbreviato) anziché individuare la pena per il singolo reato più grave. Inoltre, l'ordinanza conteneva macroscopici errori di calcolo matematico e non applicava la riduzione per il rito abbreviato sui reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e disponendo il rinvio al Tribunale per una corretta rideterminazione della pena.
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Reato continuato nel patteggiamento: no al giudice senza accordo
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato nel patteggiamento tra reati oggetto di due sentenze definitive di patteggiamento. Il Giudice ha rigettato la domanda valutando solo l'intervallo temporale tra i fatti. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che per i reati patteggiati la richiesta di continuazione in fase esecutiva richiede necessariamente il preventivo accordo tra il condannato e il Pubblico Ministero sulla nuova pena. In mancanza di tale accordo, la domanda è inammissibile e il giudice non può decidere nel merito. La Cassazione ha quindi rinviato gli atti al Giudice per le indagini preliminari affinché il procedimento possa essere riavviato correttamente.
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Sospensione condizionale della pena: il recupero non cancella la gravità
Il GIP di Napoli, come giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena presentata da un uomo condannato per atti persecutori e danneggiamento. Nonostante la pena fosse stata ridotta sotto i due anni grazie alla rinuncia all'impugnazione e il condannato avesse seguito un percorso di recupero per maltrattanti, il giudice ha ritenuto prevalente la gravità e la durata della condotta criminosa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, confermando che il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena se questa è già stata negata nel merito dal giudice della cognizione per assenza di una prognosi positiva, a tutela della stabilità del giudicato.
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Reato continuato in fase esecutiva: stop a aumenti di pena
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, come giudice dell'esecuzione, aveva rideterminato la sua pena applicando la disciplina del reato continuato in fase esecutiva. La Corte d'appello aveva stabilito un aumento di pena per un reato di estorsione in misura superiore rispetto a quanto già deciso in un precedente giudizio definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può superare i limiti di aumento già fissati da una sentenza di cognizione irrevocabile, poiché tale valutazione è coperta dal giudicato favorevole al condannato. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento limitatamente al calcolo della pena e ha rinviato il caso per una nuova decisione.
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Reato continuato: sei anni di distanza negano lo sconto
Il Condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione la riduzione della pena e il riconoscimento del vincolo del reato continuato tra una truffa del 2012 e otto truffe del 2018. La Corte di appello ha rigettato l'istanza, evidenziando che il passaggio in giudicato della sentenza impediva la rideterminazione della pena e che il divario temporale di sei anni escludeva un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'intangibilità del giudicato cede solo di fronte a una pena illegale. Inoltre, per applicare il reato continuato, non bastano l'omogeneità dei reati o le stesse modalità esecutive, ma serve la prova di un programma iniziale unitario, escluso in questo caso dal lungo tempo trascorso tra i fatti.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: annullato l’errore
Il Condannato ha proposto un incidente di esecuzione per chiedere il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva tra quattro sentenze definitive. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, qualificandola erroneamente come una domanda di rescissione del giudicato, che richiede una procura speciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, rilevando un insanabile contrasto nella motivazione dei giudici di merito. La Corte d'appello ha infatti prima individuato correttamente la richiesta di continuazione e poi ha applicato le regole di un istituto del tutto diverso. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento, ordinando un nuovo esame della domanda.
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Prescrizione nel giudicato: la Cassazione nega l’annullamento
Il Condannato, dopo aver patteggiato una pena per spaccio di stupefacenti, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di annullare la condanna. La difesa sosteneva che il reato fosse già estinto per prescrizione prima della sentenza definitiva, rendendo la pena illegale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la prescrizione nel giudicato non può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione se è maturata prima che la sentenza diventasse definitiva. In questi casi, l'errore del giudice del processo doveva essere impugnato subito con i canali ordinari. Una volta che la sentenza passa in giudicato, non è più possibile rimediare in fase esecutiva.
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Reato continuato: annullato l’aumento di pena non motivato
Il Tribunale, come giudice dell'esecuzione, aveva applicato la disciplina del reato continuato a due condanne definitive subite dal Condannato (una per associazione mafiosa e una per reati di droga), rideterminando la pena complessiva in quindici anni di reclusione. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la totale mancanza di motivazione sui criteri usati per calcolare l'aumento di pena per il reato satellite (quello di droga). La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice ha l'obbligo di motivare in modo specifico e distinto l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite, per consentire il controllo della proporzionalità della pena. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Continuazione nei reati: tra legame mafioso e autonomia
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione nei reati tra diverse condanne irrevocabili per associazione mafiosa, estorsione e associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte d'appello ha respinto la richiesta, ritenendo l'associazione per il narcotraffico un'evoluzione successiva e autonoma rispetto al sodalizio mafioso. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non puo ignorare un precedente riconoscimento della continuazione nei reati in sede esecutiva senza fornire un'espressa e logica motivazione. Il giudice dovra quindi riesaminare il caso valutando la reale operativita e la contiguita temporale e programmatica dei diversi sodalizi criminosi.
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Reato continuato in sede esecutiva: i limiti al calcolo della pena
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva unito sotto il vincolo del reato continuato in sede esecutiva un delitto di lesioni personali e alcuni reati di droga commessi dal Condannato. Tuttavia, nel rideterminare la pena complessiva, il giudice ha applicato aumenti per i reati satellite senza fornire un'adeguata motivazione, superando persino la pena originariamente inflitta dal giudice della cognizione per uno dei reati minori e convertendo illegittimamente le sanzioni pecuniarie in pena detentiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando l'ordinanza. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente ogni singolo aumento di pena e non può mai superare il limite sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna irrevocabile per i singoli reati satellite.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena senza prove
Il Condannato, giudicato colpevole di evasione dagli arresti domiciliari e danneggiamento del braccialetto elettronico, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento del reato continuato con altre condanne precedenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che spetta alla difesa l'onere di allegare e specificare i provvedimenti e i reati per cui si richiede l'unificazione. Non basta una richiesta generica né l'aspettativa che il giudice acquisisca d'ufficio i documenti mancanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione tra reati: negato lo sconto di pena al latitante
Il Ricorrente ha richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati per unificare la pena relativa a estorsioni e associazione mafiosa (iniziate nel 2012) con quella per il possesso di documenti falsi (avvenuto nel 2018 durante la sua latitanza). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non può esistere un unico disegno criminoso tra la partecipazione iniziale all'associazione e un reato commesso anni dopo per sottrarsi alla cattura. Al momento della nascita del sodalizio, infatti, il soggetto non poteva prevedere la futura latitanza. Di conseguenza, la richiesta di continuazione tra reati è stata respinta, confermando la separazione delle pene e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Giudice dell’esecuzione competente: stop a ricorsi inutili
Il Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del GIP di Catania che dichiarava inammissibile la sua richiesta di continuazione tra reati. La controversia riguardava l'individuazione del Giudice dell'esecuzione competente. Il Ricorrente sosteneva che una precedente sentenza di proscioglimento per mancanza di querela dovesse influenzare tale scelta. La Suprema Corte ha rigettato la tesi, stabilendo che le sentenze di proscioglimento che richiedono solo in via ipotetica l'apertura di un incidente di esecuzione non rilevano per determinare la competenza del giudice. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo tre anni
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene relative a diversi reati commessi a distanza di circa tre anni l'uno dall'altro. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo che il lungo intervallo temporale escludesse un unico disegno criminoso originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che per ottenere il reato continuato non basta la somiglianza dei reati, ma serve la prova che il soggetto avesse programmato tutti gli illeciti fin dal primo momento. Di conseguenza, il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se i reati sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unificare diverse condanne accumulate tra il 2014 e il 2020. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa del lungo intervallo temporale tra i fatti e della natura impulsiva di alcuni reati, come la resistenza a pubblico ufficiale, ritenuti incompatibili con un disegno unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che un ampio lasso di tempo rende improbabile una pianificazione iniziale e che i reati commessi d'impulso escludono per loro natura un programma criminoso preventivo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato in fase esecutiva: no al bis dopo il rigetto
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unificare le pene derivanti da diverse condanne irrevocabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge stabilisce che il giudice dell'esecuzione non può concedere il reato continuato se la richiesta è già stata esaminata e respinta dal giudice del processo di merito. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva già negato la continuazione e il successivo ricorso in Cassazione era stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la decisione di rigetto. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato l'impossibilità di ridiscutere la questione in fase esecutiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: nessun cumulo automatico per i clan
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati tra la partecipazione a un'associazione a delinquere e alcuni omicidi (reati-fine). I giudici hanno chiarito che la commissione di un reato nell'ambito di un sodalizio criminale non comporta automaticamente un unico disegno criminoso con l'associazione stessa. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico per non aver contestato adeguatamente l'assenza di un legame soggettivo tra i diversi omicidi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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