La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva la retrodatazione della pena. La Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, stabilendo che la richiesta era una mera riproposizione di un'istanza già rigettata in precedenza. La sentenza sottolinea che, per superare il divieto di riproposizione, non basta presentare elementi formalmente nuovi, ma occorrono questioni giuridiche o fatti sostanzialmente diversi, che non siano già stati oggetto di valutazione, neppure implicita. Il caso in esame ribadisce un principio chiave sull'inammissibilità dell'incidente di esecuzione.
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