La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38227/2024, ha annullato un'ordinanza del GIP, riaffermando un principio cruciale sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Quando una sentenza viene annullata con rinvio dalla Cassazione, la competenza per la fase esecutiva spetta inderogabilmente al giudice del rinvio, a prescindere dall'esito del nuovo giudizio. Nel caso di specie, il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato accolto, stabilendo che la Corte d'Appello, in qualità di giudice del rinvio, era l'unica competente a decidere sull'istanza.
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