La Procura Generale ha impugnato un'ordinanza della Corte d'Appello che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva unificato le pene per un condannato. La Cassazione ha accolto il ricorso, statuendo sulla corretta individuazione della competenza del giudice dell'esecuzione. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., se la corte d'appello modifica la sentenza di primo grado solo in punto di pena per un coimputato, la competenza a decidere in fase esecutiva rimane incardinata presso il giudice di primo grado. Di conseguenza, l'ordinanza è stata annullata per incompetenza funzionale.
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