Il Tribunale di Bari, agendo come giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna a carico de Il Condannato, rideterminando la pena. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione, eccependo l'incompetenza del Tribunale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo le regole sulla competenza del giudice dell'esecuzione. Poiché l'ultima sentenza irrevocabile era stata emessa dalla Corte di Appello, riformando sostanzialmente la decisione per un coimputato, spetta a quest'ultima la competenza esclusiva per l'esecuzione, in forza del principio di unitarietà. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale, trasmettendo gli atti alla Corte di Appello.
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