La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un soggetto condannato per rapina che richiedeva la rideterminazione della pena invocando la lieve entità rapina. Tale richiesta faceva seguito alla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedeva un'attenuante per i fatti di minima gravità. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il giudice dell'esecuzione abbia il potere di applicare tale attenuante, nel caso di specie la condotta (uso di bottiglie rotte e accerchiamento della vittima) esclude la particolare tenuità, nonostante il modesto valore del bene sottratto. È stata inoltre confermata la legittimità del collegio giudicante nonostante la presenza di un giudice onorario, poiché il divieto di partecipazione di quest'ultimo riguarda solo la fase di cognizione e non quella di esecuzione.
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