Il Condannato ha richiesto il ricalcolo della pena detentiva residua, pretendendo la detrazione del periodo trascorso agli arresti domiciliari per un altro procedimento. Durante tale periodo, il giudice lo aveva autorizzato ad allontanarsi da casa per svolgere lavori di pubblica utilità legati a una diversa condanna. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo le due situazioni incompatibili. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che l'autorizzazione ad allontanarsi per svolgere i lavori non cancella l'esecuzione della misura cautelare. Di conseguenza, opera il principio di fungibilità della pena: il periodo di arresti domiciliari deve essere sottratto dalla pena complessiva da espiare, in quanto la misura è stata effettivamente sofferta. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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