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Art. 657 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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296 provvedimenti

Altri anni per Art. 657 Codice di Procedura Penale

Fungibilità della pena: stop allo scomputo per reati continui
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una condannata che chiedeva di detrarre un periodo di carcerazione sofferto in passato dalla pena finale per associazione mafiosa. La difesa sosteneva la continuità del reato unico e richiedeva l'applicazione della fungibilità della pena. I giudici hanno chiarito che non si può scalare la detenzione precostituita per reati la cui condotta sia proseguita dopo il periodo di carcere patito. Consentire lo scomputo per condotte proseguite successivamente trasformerebbe il carcere ingiusto in una riserva di impunità per il futuro. La Suprema Corte ha confermato il calcolo dei giudici dell'esecuzione, rigettando la richiesta e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Detrazione di pena tra vecchio e nuovo carcere: i limiti
Un detenuto, dopo aver terminato di scontare un cumulo di pene ed essere tornato in libertà, è stato nuovamente arrestato per nuovi reati. Ha quindi richiesto la detrazione di pena per le condizioni inumane subite durante la prima carcerazione, pretendendo di applicare lo sconto alla nuova detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta per la netta cesura temporale e giuridica tra i due periodi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che una volta esaurita la pena precedente non si può trasferire la detrazione di pena sulle nuove sanzioni, restando esperibile unicamente la richiesta di indennizzo monetario entro sei mesi.
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Fungibilità della pena: carcere preventivo e reato permanente
Un uomo condannato per associazione mafiosa ha chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena per detrazione del carcere presofferto prima del febbraio 2021. La difesa sosteneva che la partecipazione criminale fosse cessata anni prima a causa della detenzione carceraria. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Il giudice dell'esecuzione non può retrodatare la fine di un reato permanente se l'imputazione riporta una data di cessazione chiusa e definitiva coperta dal giudicato. Inoltre, il semplice stato di arresto non interrompe automaticamente il vincolo associativo mafioso.
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Isolamento diurno: rigore carcerario e fungibilità
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della fungibilità delle pene detentive. Il Giudice dell'esecuzione aveva scomputato oltre un anno di sanzione da espiare, equiparando l'isolamento diurno a periodi trascorsi dal condannato in regime di sorveglianza particolare e in carceri speciali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura Generale e respinto le richieste difensive. I giudici hanno stabilito che l'isolamento diurno costituisce una vera e propria pena penale aggiuntiva all'ergastolo, irrogata per la pluralità dei delitti commessi. Al contrario, i regimi di rigore carcerario rappresentano semplici modalità esecutive interne, disposte per ragioni di sicurezza. Di conseguenza, nessuna fungibilità è ammessa tra sanzioni penali e misure amministrative o di prevenzione interna. Il condannato deve quindi espiare per intero la pena accessoria stabilita.
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Calcolo del presofferto: no al doppio conteggio
Il Condannato ha richiesto la retrodatazione della pena complessiva, sostenendo che l'autorità giudiziaria non avesse considerato alcuni periodi di detenzione passati. L'interessato pretendeva l'applicazione dell'articolo 657 del codice di procedura penale per ottenere un nuovo calcolo del presofferto e ridurre la reclusione residua. I giudici hanno respinto la richiesta. Gli accertamenti hanno dimostrato che il primo periodo di carcere riguardava una condanna già interamente scontata con un titolo autonomo. Gli altri periodi di custodia cautelare risultavano già regolarmente scomputati dall'ufficio esecuzioni penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ribadendo il divieto assoluto di conteggiare due volte lo stesso identico periodo detentivo per condanne distinte, condannando l'uomo al pagamento delle spese.
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Divieto di fungibilità: nessun credito di pena
Un condannato chiedeva la rideterminazione della pena residua dopo la revoca di 360 giorni di liberazione anticipata. Il Giudice dell'esecuzione riduceva il conteggio detraendo sconti e detenzioni precedenti. La Procura Generale impugnava il provvedimento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della pubblica accusa. I giudici supremi stabiliscono che il divieto di fungibilità impedisce di utilizzare sconti di pena o carcerazione presofferta per reati commessi dopo quei periodi detentivi. L'ordinamento vieta la creazione di crediti di pena a favore del reo.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione e reati ostativi: stop al bis
Un uomo condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione per diversi reati, inclusi furti in abitazione, ha impugnato il provvedimento di carcerazione. La difesa ha invocato la sospensione dell'ordine di esecuzione sostenendo che il periodo di custodia cautelare già trascorso avesse estinto per intero la pena relativa ai reati ostativi alla misura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il beneficio non spetta quando il condannato ne ha già usufruito in precedenza senza ottenere misure alternative. La natura ostativa del reato esclude la sospensione a prescindere dal presofferto.
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Cumulo delle pene: limiti trentennali e reati reiterati
Un condannato ha contestato il calcolo della pena totale eseguito dalla Procura, sostenendo la violazione del limite massimo di trenta anni di reclusione previsto dal codice penale. L'interessato richiedeva un unico cumulo complessivo per tutte le sue condanne con lo scomputo totale della carcerazione preventiva già sofferta. Il giudice dell'esecuzione ha invece confermato la necessità di formare cumuli parziali separati, poiché i reati risultavano commessi in momenti diversi, intervallati da periodi di detenzione e libertà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, confermando che il cumulo delle pene non può garantire una franchigia per i delitti futuri. Il tetto dei trenta anni si applica singolarmente a ciascun cumulo parziale e non impedisce che una persona sconti complessivamente più anni nella propria vita.
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Continuazione in fase esecutiva: errore nel calcolo
Un condannato ha presentato ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena effettuato dal Giudice per le indagini preliminari in sede di esecuzione. Il magistrato territoriale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due diverse condanne definitive, ma aveva applicato l'aumento sanzionatorio sulla pena residua ancora da espiare, anziché sulla pena originaria complessiva fissata a monte. Il ricorrente ha lamentato un evidente errore di calcolo che determinava una pena ingiustamente superiore. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha stabilito che la continuazione in fase esecutiva impone di unificare le pene partendo dalla sanzione originariamente inflitta per il reato più grave e per i reati satellite, annullando l'ordinanza con rinvio per un nuovo corretto ricalcolo.
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Restituzione della pena pecuniaria negata dopo il cumulo
Un uomo viene condannato a tre anni di carcere e a una multa di sedicimila euro, pagando interamente la sanzione pecuniaria ed espiando la reclusione. In seguito, una seconda sentenza riconosce il vincolo della continuazione per altri reati e ridetermina la sanzione complessiva in sei anni di reclusione, anch'essi scontati. Il condannato chiede quindi al giudice la restituzione della pena pecuniaria versata in precedenza, sostenendo di aver subito un doppio conteggio punitivo. La Corte di Cassazione rigetta la domanda: il pagamento era legittimo al momento del versamento e il rapporto esecutivo della prima sentenza era già del tutto esaurito.
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Computo della pena: decide il giudice e non il PM
Un condannato ha presentato istanza per ottenere la rideterminazione della sanzione e il computo della pena già sofferta per oltre due anni di reclusione senza titolo valido. La Corte di appello ha rigettato la domanda sostenendo che tale calcolo spettasse unicamente al Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di intervenire quando occorre valutare la fungibilità del carcere preventivo e suddividere le singole frazioni di pena per i reati commessi.
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Rideterminazione della pena da scontare e calcolo del presofferto
Un condannato chiedeva al Tribunale la rideterminazione della pena da scontare, sostenendo l'omesso calcolo di sette mesi di custodia cautelare e di ventisei giorni di liberazione anticipata. Il Giudice dell'esecuzione accoglieva la domanda e riduceva la reclusione residua. La Procura ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando che quel periodo di presofferto risultava già detratto in un precedente provvedimento di cumulo emesso da un'altra autorità giudiziaria. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza con rinvio. I giudici hanno chiarito che il magistrato dell'esecuzione deve esaminare l'intero fascicolo esecutivo per evitare doppi sconti non dovuti sulla pena residua.
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Fungibilità della pena e mafia: niente sconti sul carcere passato
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della fungibilità della pena richiesta da un condannato per associazione mafiosa ed estorsione continuata. Il detenuto pretendeva di scomputare dalla condanna finale l'intero periodo di carcere scontato tra il 2009 e il 2014 per l'estorsione. I giudici hanno respinto la richiesta. La legge vieta di detrarre la carcerazione sofferta prima che il reato principale sia cessato. L'associazione mafiosa è un reato permanente che si è protratto fino al 2016. La detenzione carceraria non interrompe automaticamente il legame con il clan. Pertanto, spetta solo lo scorporo dell'aumento di pena stabilito per la continuazione e non dell'intero periodo già espiato.
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Scissione del cumulo e reati ostativi: carcere o domiciliari?
Un condannato richiede la detenzione domiciliare sostenendo di avere già espiato la quota di pena relativa ai reati ostativi presenti nel suo provvedimento complessivo di condanna. Il Tribunale di Sorveglianza rigetta la domanda perché l'uomo deve ancora finire di scontare la sanzione per i delitti più gravi. La Corte di Cassazione conferma la decisione e rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'operazione di scissione del cumulo serve per evitare che il carcere sconti delitti non ancora commessi. Il periodo di detenzione precedente alla commissione di un reato non può essere conteggiato per estinguere quel reato. Il condannato resta in carcere fino alla totale espiazione dei reati ostativi e deve pagare le spese processuali.
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Fungibilità della pena: limiti nel reato continuato
Un condannato ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne passate in giudicato, rideterminando la pena complessiva a trenta anni. Il detenuto ha successivamente richiesto di anticipare la decorrenza della pena alla data del primo reato, sperando di recuperare periodi di detenzione pregressi. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta applicando i limiti dell'articolo 657 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la fungibilità della pena opera solo per il carcere sofferto dopo la commissione del singolo reato da eseguire. Nemmeno la continuazione consente di considerare unitario il reato per eludere il criterio temporale di espiazione.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione: stop col mandato europeo
Un cittadino straniero, colpito da mandato di arresto europeo per una condanna a cinque anni emessa in Francia, veniva arrestato in Italia. La Corte d'appello riconosceva la sentenza estera ma rifiutava la consegna, disponendo l'esecuzione della pena in Italia. La Procura generale determinava la pena residua ed emetteva l'ordine di carcerazione senza concedere la sospensione. Il condannato proponeva incidente di esecuzione, sostenendo che la custodia cautelare subita per il mandato europeo non fosse equiparabile alla custodia cautelare ordinaria e che spettasse la sospensione dell'ordine di esecuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la custodia cautelare per mandato europeo è del tutto equivalente a quella ordinaria. Di conseguenza, opera il divieto di sospensione per chi si trova in carcere al momento della definitività del titolo.
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Reato continuato: sconti negati se la vecchia pena è estinta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Condannato contro la decisione del giudice dell'esecuzione in merito al riconoscimento del reato continuato per due condanne legate allo spaccio di stupefacenti. La Suprema Corte ha confermato la corretta individuazione del reato più grave basata sull'entità della pena pecuniaria. Inoltre, ha ribadito che la fungibilità della custodia cautelare sofferta per la prima condanna non può essere applicata alla seconda pena, poiché la detenzione cautelare si riferiva a un reato commesso prima di quello considerato più grave. Di conseguenza, il riconoscimento del vincolo di continuazione non ha prodotto riduzioni pratiche sulla pena residua da espiare, essendo la prima sanzione già estinta per indulto e prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Fungibilità della pena: nessun credito per i reati futuri
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento della fungibilità della pena per un periodo di custodia cautelare sofferto tra il 2020 e il 2022. Il condannato voleva scalare tale periodo dalla pena definitiva inflitta per il reato di associazione mafiosa, consumatosi fino al 2010. I giudici hanno chiarito che non è possibile scomputare la carcerazione preventiva subita prima della consumazione di un reato permanente. Ammettere questo principio significherebbe creare una inaccettabile riserva di impunità per reati futuri, contrastando con la funzione rieducativa e retributiva della sanzione penale. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Affidamento in prova terapeutico: la cura non basta per lo sconto
Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova terapeutico a un condannato, ma ha respinto la richiesta di far decorrere la misura da una data precedente, coincendente con l'inizio di un percorso di cura volontario. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la terapia farmacologica e gli incontri periodici avessero comportato notevoli limitazioni alla sua libertà personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il semplice trattamento farmacologico e la frequentazione sporadica di un centro di recupero non integrano quelle notevoli limitazioni richieste dalla legge per anticipare la decorrenza della misura alternativa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Fungibilità della pena: sconti di carcere vietati per nuovi reati
Il Condannato, sanzionato per associazione mafiosa in due diversi procedimenti, ha richiesto la scarcerazione ritenendo interamente espiata la propria sanzione. Il Giudice dell'esecuzione aveva infatti applicato la disciplina del reato continuato, rideterminando la pena complessiva e generando un teorico credito di pena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condannato, confermando che la fungibilità della pena non opera in modo automatico. Poiché il secondo reato ha natura permanente e si è protratto per oltre dieci anni dopo l'espiazione della prima condanna, non è possibile scomputare il periodo detentivo sofferto in precedenza. La Corte ha chiarito che l'unificazione dei reati cede di fronte alla necessità di evitare che il reo continui a delinquere contando su futuri sconti di pena. Il Condannato resta in carcere e deve pagare le spese processuali.
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