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Art. 657 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

75 provvedimenti

Altri anni per Art. 657 Codice di Procedura Penale

Fungibilità della pena: no al doppio calcolo con la misura di sicurezza
Un detenuto ha chiesto di ricalcolare la propria condanna invocando la fungibilità della pena per scomputare un periodo trascorso internato in una casa di lavoro. Il giudice dell'esecuzione aveva inizialmente accolto la richiesta, rilevando che durante quel periodo permanevano formalmente attivi anche gli arresti domiciliari per un altro processo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione accogliendo il ricorso del Procuratore Generale. I giudici supremi hanno stabilito che l'ordinamento vieta di conteggiare due volte lo stesso lasso di tempo restrittivo. La coesistenza tra custodia cautelare e misura di sicurezza rileva esclusivamente ai fini della durata massima delle cautele e non consente di scontare due titoli diversi nello stesso intervallo temporale. Il caso torna ora al giudice territoriale per un nuovo calcolo esatto della pena residua.
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Nuovo ordine di esecuzione della pena: la Cassazione chiarisce
Un condannato ha richiesto la revisione delle decisioni del Pubblico Ministero dopo aver ottenuto la continuazione tra più reati durante la detenzione. La difesa sosteneva che la rideterminazione della sanzione imponesse un nuovo ordine di esecuzione della pena con sospensione e il ricalcolo delle Pene mediante fungibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il ricalcolo della pena in sede esecutiva non annulla l'ordine originario né riapre i termini per la sospensione della carcerazione. Inoltre, la pena già espiata per un primo reato non si detrae dal secondo reato commesso successivamente. Il condannato deve continuare a scontare la pena residua e pagare le spese processuali.
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Liberazione anticipata e cumulo pene: niente sconti sui reati futuri
Il Condannato ha richiesto di applicare uno sconto di pena per liberazione anticipata, maturato durante un precedente periodo di carcerazione, ai reati commessi successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che in tema di liberazione anticipata e cumulo pene non è possibile utilizzare come credito di pena i giorni di sconto ottenuti per una detenzione anteriore rispetto alla commissione dei nuovi reati. Ciò che rileva è la data di esecuzione del periodo di carcere e non il momento in cui il provvedimento di abbuono viene formalmente emesso. Applicare lo sconto a reati futuri violerebbe l'articolo 657 del codice di procedura penale e creerebbe un'inammissibile riserva di impunità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna al pagamento delle spese.
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Ricorso straordinario per errore di fatto e pena già scontata
Un condannato ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione per chiedere il ricalcolo di una sanzione in materia di stupefacenti. Nonostante la pena fosse già interamente scontata, il richiedente intendeva sfruttare la riduzione dei minimi edittali introdotta dalla Corte Costituzionale per trasferire il periodo detentivo scontato in eccesso su una nuova condanna ancora in corso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto opera solo in presenza di sviste materiali o percettive. La scelta di considerare esaurito il rapporto esecutivo di una pena già completata costituisce una valutazione giuridica non modificabile. Il condannato è stato sanzionato con il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Liberazione anticipata: no allo sconto se la pena è già finita
Un ex detenuto ha chiesto il riconoscimento dello sconto di pena denominato liberazione anticipata per un periodo di detenzione già scontato. Durante la procedura, l'uomo ha completato la pena ed è tornato in libertà. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato il non luogo a deliberare. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere il beneficio, sostenendo la necessità di recuperare un credito di pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo sconto richiede una pena ancora in corso di esecuzione. A pena interamente espiata non sussiste un concreto interesse ad agire, salvo specifica dimostrazione di un legame con altri reati o di un ritardo ingiustificato dei giudici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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Fungibilità della pena: nessun abbuono per i reati futuri
Il Condannato ha richiesto di ricalcolare l'ordine di esecuzione della pena per unificare le condanne e beneficiare di sconti penitenziari. La richiesta mirava a ottenere la fungibilità della pena per un periodo di carcere già interamente espiato prima della commissione dei nuovi reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il carcere sofferto in passato non può essere recuperato per reati commessi successivamente. Riconoscere un simile credito di pena creerebbe una sorta di salvagente indebito per delitti futuri. Di conseguenza, l'ordine di esecuzione resta confermato e la richiesta di ricalcolo per accedere alla liberazione anticipata e ai risarcimenti per il sovraffollamento carcerario è stata respinta.
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Detrazione della custodia cautelare: limiti e calcolo della pena
Un condannato ha richiesto la detrazione della custodia cautelare sofferta per un procedimento dalla pena da scontare per un altro reato. Il Pubblico Ministero e il Giudice dell'esecuzione hanno concesso il ricalcolo soltanto per il periodo antecedente all'inizio effettivo dell'espiazione della pena principale. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la piena compatibilità tra le due detenzioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che la detrazione della custodia cautelare opera esclusivamente per il periodo precedente all'avvio della carcerazione definitiva. Quando la carcerazione definitiva e la misura cautelare coincidono, il tempo sofferto rileva soltanto ai fini dei limiti massimi della custodia cautelare, senza concedere un doppio sconto sanzionatorio sulla pena finale.
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Cumulo delle pene: l’errore formale non scusa il giudice
Il Condannato ha richiesto all'autorità giudiziaria l'unificazione delle sue condanne tramite il cumulo delle pene, al fine di beneficiare del tetto massimo di trenta anni di reclusione previsto dall'articolo 78 del codice penale. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ritenendo che la somma delle sanzioni non superasse la soglia legale. Il difensore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, dimostrando che il giudice dell'esecuzione non aveva calcolato una condanna a quattro anni di reclusione presente negli atti allegati, basandosi unicamente su un'inesattezza formale contenuta nel testo dell'istanza. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'eventuale errore della parte non esonera il giudice dal dovere di verificare la documentazione allegata. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo.
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Computo del presofferto: l’obbligo di dimora non riduce la pena
Un condannato chiedeva il computo del presofferto per detrarre dalla pena definitiva il tempo trascorso con obbligo di dimora, divieto di uscire di notte (dalle 22:00 alle 6:00) e obbligo quotidiano di firma. Il Giudice dell'esecuzione prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che le misure non custodiali non equivalgono alla detenzione domiciliare. Il divieto notturno copre le consuete ore di riposo domestico e non trasforma la misura in una privazione totale della libertà. Di conseguenza, il condannato deve scontare l'intera pena senza detrazioni per quel periodo.
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Detrazione del presofferto: no al bis dopo il rigetto
Un condannato ha richiesto al giudice la detrazione del presofferto, ossia lo scomputo di un periodo di custodia cautelare scontato in passato, dalla pena attualmente in corso di esecuzione. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il soggetto aveva già presentato la medesima richiesta, precedentemente rigettata con un'altra ordinanza. Il condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'erroneità della prima pronuncia e la non definitività della stessa. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando che il principio del ne bis in idem impedisce la riproposizione continua di istanze identiche già esaminate, anche durante la fase di esecuzione della pena.
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Cumulo di pene concorrenti: la Cassazione conferma il fine pena
Un condannato ha contestato il provvedimento relativo al cumulo di pene concorrenti, sostenendo che il calcolo del fine pena non teneva conto del periodo presofferto e della detenzione già scontata. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando che l'analisi dell'atto confermava la corretta detrazione di tutti i periodi. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando motivazione contraddittoria e l'omessa riduzione per il rito abbreviato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure sulla motivazione erano generiche e le contestazioni sulle riduzioni premiali non erano state sollevate in precedenza. La data di fine pena resta valida e il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Fungibilità delle misure cautelari tra divieti e libertà
Un cittadino ha richiesto la fungibilità delle misure cautelari sofferte prima della condanna definitiva per sottrarre tale periodo dalla pena finale. Nello specifico, la persona è stata sottoposta per un anno all'obbligo di dimora con il divieto di uscire di casa dalle 18.30 alle 6.30 e con l'obbligo di firma due volte al giorno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'obbligo di dimora non equivale agli arresti domiciliari se le limitazioni riguardano prevalentemente le ore notturne e non impediscono lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane. Pertanto, la fungibilità delle misure cautelari non si applica automaticamente in questi casi e il periodo non viene scalato dalla pena finale.
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Cumulo delle pene e nuovo reato: il tetto massimo non scatta
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una condannata che richiedeva il cumulo delle pene con l'applicazione del tetto massimo di trenta anni di reclusione. La donna era stata condannata a trenta anni per omicidio, a un anno per detenzione illegale di armi e a sei mesi per calunnia. I giudici hanno stabilito che l'illecito relativo alle armi si è protratto fino al sequestro del materiale, avvenuto dopo l'inizio della carcerazione per l'omicidio. L'inizio della detenzione interrompe la possibilità di applicare un unico tetto sanzionatorio per reati commessi o protrattisi successivamente. Di conseguenza, i periodi di carcere antecedenti non possono essere applicati a reati consumati dopo l'arresto, evitando così la creazione di un'illegittima riserva di pena.
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Mandato di arresto europeo: no al taglio pena per il coprifuoco
Il Condannato, consegnato all'Italia dal Regno Unito in esecuzione di un Mandato di arresto europeo per scontare oltre undici anni di reclusione, chiedeva lo scomputo dalla pena del periodo di quasi cinque anni trascorso all'estero in regime di "conditional bail". Tale misura comprendeva un coprifuoco notturno di sette ore e mezza, il controllo tramite braccialetto elettronico e il divieto di espatrio. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, evidenziando che le prescrizioni sofferte non possedevano un grado di coercizione assimilabile alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari. Il coprifuoco limitato alle sole ore di riposo notturno non costituisce infatti privazione della libertà fungibile ai fini del calcolo della pena.
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Cumulo di pene: no al taglio di pena senza ordine cronologico
Un condannato ha proposto ricorso chiedendo la rideterminazione della pena complessiva mediante un diverso cumulo di pene. Il richiedente sosteneva che l'inserimento della condanna a trenta anni di reclusione per omicidio in un differente cumulo parziale avrebbe garantito l'applicazione del principio del favor rei, anticipando il fine pena dal 2047 al 2042. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il cumulo di pene deve rispettare rigorosamente l'ordine cronologico dei reati e dei periodi di detenzione già sofferti. Il principio del favor rei non permette di alterare la sequenza legale dei rapporti esecutivi né di creare aggregazioni arbitrarie per ottenere una pena inferiore. Di conseguenza, il calcolo operato dalla Procura e confermato dal Giudice dell'Esecuzione rimane valido, imponendo al condannato il pagamento delle spese processuali.
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Innocente senza rimborso: riparazione per ingiusta detenzione
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto con formula piena dall'accusa di traffico di stupefacenti. L'uomo aveva trascorso 224 giorni tra carcere e arresti domiciliari prima del proscioglimento. Tuttavia, durante lo stesso periodo, egli era contemporaneamente sottoposto all'esecuzione di una condanna definitiva per precedenti reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato. I giudici hanno chiarito che il diritto all'indennizzo non spetta se la privazione della libertà personale coincide temporalmente con la scontata di una pena definitiva, a prescindere dalle modalità con cui tale pena sia eseguita.
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Fungibilità della pena: stop allo scomputo per reati continui
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una condannata che chiedeva di detrarre un periodo di carcerazione sofferto in passato dalla pena finale per associazione mafiosa. La difesa sosteneva la continuità del reato unico e richiedeva l'applicazione della fungibilità della pena. I giudici hanno chiarito che non si può scalare la detenzione precostituita per reati la cui condotta sia proseguita dopo il periodo di carcere patito. Consentire lo scomputo per condotte proseguite successivamente trasformerebbe il carcere ingiusto in una riserva di impunità per il futuro. La Suprema Corte ha confermato il calcolo dei giudici dell'esecuzione, rigettando la richiesta e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Detrazione di pena tra vecchio e nuovo carcere: i limiti
Un detenuto, dopo aver terminato di scontare un cumulo di pene ed essere tornato in libertà, è stato nuovamente arrestato per nuovi reati. Ha quindi richiesto la detrazione di pena per le condizioni inumane subite durante la prima carcerazione, pretendendo di applicare lo sconto alla nuova detenzione. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta per la netta cesura temporale e giuridica tra i due periodi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che una volta esaurita la pena precedente non si può trasferire la detrazione di pena sulle nuove sanzioni, restando esperibile unicamente la richiesta di indennizzo monetario entro sei mesi.
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Fungibilità della pena: carcere preventivo e reato permanente
Un uomo condannato per associazione mafiosa ha chiesto il riconoscimento della fungibilità della pena per detrazione del carcere presofferto prima del febbraio 2021. La difesa sosteneva che la partecipazione criminale fosse cessata anni prima a causa della detenzione carceraria. La Corte d'Appello ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Il giudice dell'esecuzione non può retrodatare la fine di un reato permanente se l'imputazione riporta una data di cessazione chiusa e definitiva coperta dal giudicato. Inoltre, il semplice stato di arresto non interrompe automaticamente il vincolo associativo mafioso.
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Isolamento diurno: rigore carcerario e fungibilità
La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della fungibilità delle pene detentive. Il Giudice dell'esecuzione aveva scomputato oltre un anno di sanzione da espiare, equiparando l'isolamento diurno a periodi trascorsi dal condannato in regime di sorveglianza particolare e in carceri speciali. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura Generale e respinto le richieste difensive. I giudici hanno stabilito che l'isolamento diurno costituisce una vera e propria pena penale aggiuntiva all'ergastolo, irrogata per la pluralità dei delitti commessi. Al contrario, i regimi di rigore carcerario rappresentano semplici modalità esecutive interne, disposte per ragioni di sicurezza. Di conseguenza, nessuna fungibilità è ammessa tra sanzioni penali e misure amministrative o di prevenzione interna. Il condannato deve quindi espiare per intero la pena accessoria stabilita.
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