La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12089/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva un risarcimento per detenzione inumana. La decisione si fonda su un vizio di forma cruciale: il ricorso è stato presentato personalmente dall'interessato e non tramite un legale abilitato. La Corte ha ribadito che la normativa vigente impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso cassazione avvocato sia sottoscritto da un difensore iscritto all'apposito albo speciale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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