L'Imputato, condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione a delinquere, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi di gravame. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione per contestare aspetti di merito della vicenda. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo sulla sanzione preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia, a meno che non si deducano vizi sulla formazione del consenso o illegalità palesi della pena inflitta. Di conseguenza, l'interessato ha subito la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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