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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: limiti e inammissibilità del ricorso
L'Imputato ha stipulato un concordato in appello con la Procura Generale per rideterminare la propria pena, rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che i giudici di secondo grado non avevano valutato i presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto un concordato in appello, l'imputato non può contestare la mancata applicazione del proscioglimento, bensì soltanto vizi relativi al consenso o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop al processo ma con multa
L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale di Venezia. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione evidenzia come la rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata secondo le modalità di legge, precluda l'esame del merito del ricorso, determinando la fine del processo penale con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie accessorie.
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Rinuncia al ricorso: dalla difesa alla condanna definitiva
L'Imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di furto aggravato, ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, poco prima dell'udienza fissata per la discussione, lo stesso ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, sottoscritta di proprio pugno. La Suprema Corte, preso atto di questa volontà, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la precedente condanna penale.
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Patteggiamento in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, in seguito a un accordo sulla pena ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la sanzione per il reato di contrabbando. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il patteggiamento in appello comporta la rinuncia ai motivi di gravame, limitando la cognizione del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare il mancato proscioglimento dell'imputato, poiché la rinuncia ai motivi genera una preclusione processuale che impedisce di esaminare questioni non devolute. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop e spese da pagare
Un cittadino, condannato nei precedenti gradi di giudizio a dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa per un reato, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contestando il calcolo della pena e l'applicazione della recidiva. Tuttavia, prima della decisione dei giudici, l'imputato presentava una formale dichiarazione scritta in cui esprimeva la propria rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: la condanna diventa definitiva
Un cittadino, condannato in primo grado a seguito di patteggiamento per furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ha inizialmente proposto ricorso per Cassazione. Con l'impugnazione, lamentava l'errata qualificazione del reato come furto consumato anziché tentato. Successivamente, lo stesso ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per Cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna originaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: errore fatale
L'Imputato, condannato alla pena dell'ammenda, ha proposto appello tramite il proprio difensore. Trattandosi di una sentenza non appellabile, la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il ricorso è stato presentato da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Successivamente, l'Imputato ha rinunciato formalmente all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Opposizione a decreto penale: i limiti per la rinuncia
Due imputati sono stati condannati per furto aggravato in concorso. Hanno proposto ricorso in Cassazione contestando, tra l'altro, la disciplina applicabile alla rinuncia all'opposizione a decreto penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'eventuale rinuncia all'opposizione a decreto penale deve necessariamente intervenire prima dell'apertura del dibattimento e a condizione che il decreto stesso non sia già stato revocato. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione e duecento euro di multa per ciascun ricorrente, condannandoli anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: gli effetti sulla condanna finale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati. Il primo, condannato per tentata estorsione aggravata, contestava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto logica la scelta dei giudici di merito basata sulla gravità del reato e sui precedenti dell'uomo. Il secondo imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, contestava la sussistenza dei reati nonostante avesse precedentemente formulato la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità. I giudici hanno chiarito che tale rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza su quei punti, rendendo impossibile un successivo ricorso in Cassazione. Entrambi sono stati condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta futuri ricorsi
L'Imputato ha concordato con il Procuratore generale una riduzione della pena davanti alla Corte di appello, rinunciando implicitamente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante. La rinuncia ai motivi d'appello impedisce di ridiscutere in cassazione la responsabilità dell'imputato o altre questioni di merito, determinando il passaggio in giudicato della condanna. Il ricorso è ammesso solo per contestare vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la libertà negata costa cara
Il Detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che negava l'affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, lo stesso Detenuto ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione presso l'Ufficio Matricola del carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro.
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Rinuncia all’impugnazione: la condanna penale diventa definitiva
Il Ricorrente, condannato per reati sugli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato una formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato a sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, propone ricorso in Cassazione contestando la misura della pena stabilita tramite concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice. Di conseguenza, tale patto non può essere modificato unilateralmente né contestato in sede di legittimità per motivi generici di mancanza di motivazione sulla pena. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano i vizi nella formazione della volontà delle parti, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'illegalità della pena inflitta. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia ai motivi di appello: la Cassazione conferma la condanna
L'Imputato, condannato in primo grado per spaccio di lieve entità, ha rinunciato personalmente ai motivi di appello durante il secondo grado di giudizio. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato da parte della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. La Corte ha chiarito che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, l'imputato non può limitarsi a lamentare la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di non punibilità senza indicare elementi concreti che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia ai motivi di appello: la condanna diventa definitiva
Due imputati, condannati in primo grado per usura, propongono appello ma rinunciano parzialmente ai motivi di merito, limitando la discussione al trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello riduce la pena. Successivamente, i condannati ricorrono in Cassazione contestando la recidiva e le attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. La rinuncia ai motivi di appello ha infatti un effetto preclusivo e determina il passaggio in giudicato dei punti non contestati. Di conseguenza, i giudici non possono più riesaminare la responsabilità penale o gli elementi strutturali del reato, e i motivi residui sulla pena sono risultati troppo generici. I ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena con il Procuratore generale durante il processo di secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una preclusione processuale: l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello impediscono di contestare in seguito la misura della sanzione o il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti, precludendo il ricorso in legittimità su tali punti. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: addio al ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello, contestando l'applicazione dell'aggravante mafiosa. Tuttavia, durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva formalizzato la rinuncia ai motivi di appello principali riguardanti la responsabilità e le circostanze del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale insuperabile, provocando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non più contestati. Di conseguenza, non è possibile riproporre in Cassazione questioni precedentemente rinunciate, poiché la Corte d'Appello non aveva alcun obbligo di motivare su punti ormai definitivi. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Il Giudice di Pace di Frosinone condanna L'Imputato per minacce e lesioni. Il difensore propone appello, poi convertito in Cassazione. Successivamente, L'Imputato presenta personalmente una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia. Trattandosi di un atto formale, irrevocabile e recettizio, la rinuncia estingue immediatamente il rapporto processuale. Di conseguenza, la sentenza di condanna originaria passa definitivamente in giudicato. La Corte condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: condanna e sanzione
L'Imputato, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Successivamente, il suo difensore, munito di apposita procura speciale, ha depositato formale atto di rinuncia. La Suprema Corte ha preso atto della volontà della parte e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Il Tribunale di Pisa confermava la condanna di una cittadina per il reato di lesioni personali colpose. L'imputata proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata ammissione di una perizia tecnica. Successivamente, la difesa presentava formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Tale atto estingue immediatamente il rapporto processuale e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende, disponendo inoltre la correzione di un errore materiale nel nome della ricorrente.
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