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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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319 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Rinuncia al ricorso per cassazione e sanzione pecuniaria
Il difensore di un imputato, dotato di procura speciale, ha presentato formale rinuncia all'impugnazione precedentemente avviata davanti ai giudici di legittimità contro un'ordinanza della Corte di Appello. La Suprema Corte ha preso atto della scelta difensiva e ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento. La rinuncia al ricorso per cassazione non cancella tuttavia gli oneri economici della fase processuale. I giudici hanno quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende, quantificata tenendo conto della rinuncia.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: sanzione e spese
Il Ricorrente ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione contro un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello. Successivamente, il difensore ha trasmesso tramite posta elettronica certificata la formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto della scelta processuale e ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non esonera il soggetto dalle sanzioni pecuniarie di legge. Di conseguenza, il Ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Ricorso Penale: Rinuncia dell’Avvocato, Sentenza Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Ricorrente che aveva presentato un ricorso contro il rigetto della sua richiesta di messa alla prova. Successivamente, il suo avvocato, munito di procura speciale, ha comunicato la volontà di rinunciare al ricorso penale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di questa rinuncia. La rinuncia è un atto formale che estingue il processo e rende definitiva la decisione precedente. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: rinuncia ai motivi rende il ricorso inammissibile
Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello, un processo noto come Patteggiamento in appello. In tale accordo, l'Imputato aveva rinunciato a contestare sia la propria responsabilità che le circostanze aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, avendo l'Imputato rinunciato ai motivi di impugnazione durante il patteggiamento, il giudice d'appello non era tenuto a esaminare tali questioni. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per vizi che riguardano la formazione dell'accordo stesso, non per aspetti già oggetto di rinuncia.
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Rinuncia ai Motivi di Ricorso: L’accordo in appello è definitivo?
Un Imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una riduzione della pena in appello, rinunciando espressamente a tutti gli altri motivi di ricorso contro la sentenza di primo grado. Successivamente, l'Imputato ha presentato un ricorso in Cassazione, cercando di contestare proprio le questioni a cui aveva già rinunciato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la rinuncia ai motivi di ricorso, fatta nell'ambito di un patteggiamento in appello, crea una preclusione definitiva. Questo impedisce al giudice di Cassazione di esaminare le questioni già abbandonate dalle parti.
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Ricorso in Cassazione inammissibile: la rinuncia costa cara al Lavoratore
Un Lavoratore ha presentato un ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la sua pena detentiva. Il Lavoratore lamentava un vizio di motivazione nella decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché il punto contestato era già stato oggetto di una rinunzia ai motivi di appello da parte del Lavoratore. Di conseguenza, il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende. La sentenza sottolinea l'importanza di non ricorrere su questioni già rinunciate, rendendo il ricorso in Cassazione inammissibile.
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Furto e Rinuncia al Ricorso Penale: La Condanna Diventa Definitiva
Un Lavoratore, condannato per reati di furto, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza. Successivamente, il Lavoratore ha deciso di rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato la rinuncia al ricorso penale valida e ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato il passaggio in giudicato della condanna originaria e l'obbligo per il Lavoratore di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: stop al ricorso per Cassazione
L'Imputato ha subito una condanna per reati di ricettazione e violazione della normativa sulle armi. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa ha scelto la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, limitando le richieste alle sole attenuanti e al calcolo della pena. La Corte d'Appello ha ridotto la sanzione finale. Successivamente, l'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata emissione di un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: la rinuncia ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato dei capi abbandonati, precludendo qualsiasi successiva contestazione o rilievo d'ufficio.
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Rinuncia all’impugnazione del Pubblico Ministero e assoluzione
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la richiesta di assoluzione avanzata dal Sostituto Procuratore Generale in udienza valesse come Rinuncia all'impugnazione del Pubblico Ministero. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le sole conclusioni orali del magistrato dell'accusa non costituiscono una rinuncia all'appello. La rinuncia richiede infatti le forme e i modi previsti dall'articolo 589 del codice di procedura penale. Senza un atto formale, il giudice non è vincolato alla richiesta di assoluzione dell'accusa e conserva la propria autonomia decisoria. La Cassazione ha dunque confermato la condanna dell'Imputato, imponendogli il pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: esito e spese
La persona condannata ha impugnato una decisione del Tribunale di Sorveglianza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Successivamente, la stessa parte ha presentato un formale atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto con firma autenticata dal proprio avvocato. I giudici hanno preso atto della volontà di non proseguire il giudizio e hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La rinuncia al ricorso per cassazione ha comportato la chiusura immediata della procedura senza discussione in aula, stabilendo la condanna al pagamento delle spese di giustizia e al versamento di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso penale: la condanna per lesioni diventa definitiva
Un individuo, condannato per lesioni personali aggravate, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo avvocato, munito di procura speciale, ha successivamente effettuato una rinuncia al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la rinuncia, se validamente espressa, estingue il processo. Di conseguenza, la condanna precedente è diventata definitiva. L'individuo è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: la rinuncia limita il ricorso in Cassazione
Un imputato ha presentato ricorso in Cassazione dopo aver concordato la pena (patteggiamento in appello) in secondo grado, rinunciando ad altri motivi d'impugnazione. La Corte di Cassazione ha ribadito che il patteggiamento in appello limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate. Il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione dell'accordo o alla pronuncia difforme. Nel caso specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché riguardava questioni a cui l'imputato aveva già rinunciato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Ricorso inammissibile: il concordato in appello non si impugna così
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile. Un imputato aveva impugnato una sentenza di concordato in appello, ma i motivi presentati non erano consentiti dalla legge. L'articolo 599-bis del codice di procedura penale stabilisce quali contestazioni sono ammissibili contro tali accordi. La Corte ha ribadito che non si possono contestare motivi a cui si è rinunciato o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. Il ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: condanna e sanzione pecuniaria
La Corte di appello confermava la condanna nei confronti di un imputato per il delitto di ricettazione. L'imputato decideva di impugnare la decisione davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, prima dell'udienza, depositava un atto formale con cui manifestava la propria rinuncia al ricorso per cassazione, firmato personalmente con la sottoscrizione autenticata dal proprio difensore di fiducia. La Suprema Corte ha preso atto della scelta processuale e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella gestione dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso di cassazione: condanna e sanzione
L'Imputato, condannato per i reati di rapina e lesioni personali, propone inizialmente ricorso davanti alla Corte di Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. Successivamente, dal luogo di detenzione, invia personalmente una formale rinuncia al ricorso di cassazione. La Suprema Corte prende atto della dichiarazione abdicativa, ne riscontra la piena validità formale e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. Di conseguenza, i giudici condannano L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: obbligo di pagare le spese
L'Imputato ha presentato impugnazione davanti alla Suprema Corte contro una sentenza di condanna. Successivamente, l'Imputato e il suo difensore hanno depositato la rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, prima di questo atto, l'Ente Danneggiato si era già costituito come parte civile depositando memorie difensive. L'Imputato non ha provveduto ad avvisare tempestivamente la controparte della propria intenzione di abbandonare l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'Imputato a pagare le spese del procedimento, una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende e duemila euro di spese legali a favore della parte civile.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: no alla pena rinunciata
L'Imputato ha presentato impugnazione davanti alla Suprema Corte per contestare l'entità della sanzione decisa nei gradi precedenti. Nel giudizio di secondo grado, tuttavia, il difensore munito di procura speciale aveva formalmente rinunciato al motivo inerente al trattamento sanzionatorio attraverso una memoria scritta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione poiché l'interessato non può sottoporre al vaglio di legittimità un punto della decisione a cui ha già rinunciato volontariamente nel precedente grado di merito. Il ricorrente ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spaccio di lieve entità escluso per cento grammi di cocaina
Due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro la condanna per traffico e cessione continuata di cocaina. Il Primo Imputato chiedeva la riqualificazione del reato in spaccio di lieve entità, sostenendo di aver svolto un ruolo marginale. Il Secondo Imputato contestava invece l'entità della sanzione decisa tramite accordo tra le parti. La Suprema Corte ha respinto entrambe le impugnazioni. I giudici hanno escluso la minore gravità a causa del possesso di oltre cento grammi di droga, dell'attività protratta per cinque mesi e dei consistenti guadagni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il reclamo del secondo ricorrente, poiché la pena concordata in appello non può subire contestazioni generiche. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: sanzione definitiva
L'Imputato, condannato dalla Corte di Appello per contrabbando di tabacchi a una pena detentiva e a una pesante multa, presenta ricorso contestando la sussistenza del dolo, il mancato riconoscimento delle attenuanti e l'entità della sanzione. Prima dell'udienza di legittimità, la difesa deposita un formale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente sottoscritto con firma autenticata. I Supremi Giudici prendono atto della scelta difensiva ed escludono l'esame dei motivi sollevati. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile l'impugnazione a causa della rinuncia, estinguendo il procedimento penale e confermando in via definitiva la condanna precedentemente inflitta, con l'addebito delle sole spese di giustizia.
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Rinuncia all’impugnazione penale tra condanna e sanzione
Un imputato condannato in appello per il reato di omicidio stradale ha presentato ricorso per Cassazione. Prima dell'udienza, il suo difensore munito di specifica procura speciale ha depositato formale atto di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa della rinuncia, che agisce come atto processuale abdicativo non appena perviene all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno condannato il ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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