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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

188 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Rinuncia al ricorso: dalla difesa alla condanna definitiva
L'Imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di furto aggravato, ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, poco prima dell'udienza fissata per la discussione, lo stesso ricorrente ha depositato una formale rinuncia al ricorso, sottoscritta di proprio pugno. La Suprema Corte, preso atto di questa volontà, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la precedente condanna penale.
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Concordato in appello: la pena concordata vieta futuri ricorsi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità penale e sulla recidiva. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando proprio la mancata esclusione della recidiva qualificata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello e la rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Questa preclusione impedisce di ridiscutere in sede di legittimità i punti coperti dall'accordo. Di conseguenza, l'accordo sulla pena vincola le parti, precludendo qualsiasi successivo ricorso per Cassazione sulle questioni rinunciate. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: l’assoluzione è definitiva
Un cittadino, accusato del reato di appropriazione indebita, viene assolto in primo e secondo grado perché il fatto non sussiste. Il Procuratore Generale presenta inizialmente un ricorso, ma successivamente decide di fare marcia indietro depositando un formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso a causa di questa rinuncia. La rinuncia al ricorso per cassazione rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il processo. Di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato diventa definitiva e irrevocabile, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: demolizione e condanna
Quattro comproprietari hanno impugnato l'ordine di demolizione di un immobile abusivo davanti al Giudice dell'esecuzione. Dopo il rigetto della loro istanza, hanno proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, il loro difensore munito di procura speciale ha depositato una formale rinuncia. La Suprema Corte ha preso atto di questa scelta, dichiarando l'inammissibilita del ricorso. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La vicenda evidenzia come la rinuncia al ricorso per cassazione precluda qualsiasi esame nel merito, comportando l'obbligo di farsi carico delle spese del procedimento penale.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop spese se la misura cala
L'Indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati fiscali, proponeva ricorso contro il diniego di revoca della misura. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari sostituiva gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Di conseguenza, il difensore presentava formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia. Tuttavia, poiché il venir meno dell'interesse derivava da un provvedimento favorevole del giudice e non da una scelta arbitraria, la Corte ha stabilito che non si applica la condanna alle spese processuali o alla Cassa delle ammende, escludendo la soccombenza dell'imputato.
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Rinuncia al ricorso: quando la pena prescritta cancella la causa
Il difensore dell'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro il diniego di restituzione nei termini per impugnare una sentenza penale minorile. Successivamente, la difesa ha depositato una formale rinuncia al ricorso. Questa scelta è derivata dal fatto che la pena principale era già stata dichiarata prescritta in sede di incidente di esecuzione, determinando la sopravvenuta mancanza di interesse dell'assistito a proseguire il giudizio. La Corte di Cassazione ha preso atto di tale situazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia al ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: il carcere diventa definitivo
L'Indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, proponeva appello per ottenere gli arresti domiciliari in un'altra città. Dopo il rigetto del Tribunale del Riesame, presentava ricorso in Cassazione. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, l'indagato depositava formale rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, confermando l'efficacia del provvedimento restrittivo precedente.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: errore fatale
L'Imputato, condannato alla pena dell'ammenda, ha proposto appello tramite il proprio difensore. Trattandosi di una sentenza non appellabile, la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il ricorso è stato presentato da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Successivamente, l'Imputato ha rinunciato formalmente all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Opposizione a decreto penale: i limiti per la rinuncia
Due imputati sono stati condannati per furto aggravato in concorso. Hanno proposto ricorso in Cassazione contestando, tra l'altro, la disciplina applicabile alla rinuncia all'opposizione a decreto penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'eventuale rinuncia all'opposizione a decreto penale deve necessariamente intervenire prima dell'apertura del dibattimento e a condizione che il decreto stesso non sia già stato revocato. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione e duecento euro di multa per ciascun ricorrente, condannandoli anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia ai motivi di appello: gli effetti sulla condanna finale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati. Il primo, condannato per tentata estorsione aggravata, contestava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto logica la scelta dei giudici di merito basata sulla gravità del reato e sui precedenti dell'uomo. Il secondo imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, contestava la sussistenza dei reati nonostante avesse precedentemente formulato la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità. I giudici hanno chiarito che tale rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza su quei punti, rendendo impossibile un successivo ricorso in Cassazione. Entrambi sono stati condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Rinuncia all’impugnazione: dal ricorso alla condanna pecuniaria
L'Occupante di un'area demaniale marittima ha impugnato il provvedimento di sequestro preventivo emesso per il reato di abusiva occupazione. Successivamente, ha presentato una formale dichiarazione personale per rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proprio a causa di questa formale rinuncia all'impugnazione. Trattandosi di un atto irrevocabile e formale che rispetta tutti i requisiti di legge, la Suprema Corte ha preso atto della volontà della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, non essendoci elementi per escludere la sua colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: desistere ha un prezzo
Il Ricorrente, detenuto in istituto penitenziario, aveva proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che respingeva la sua istanza di continuazione dei reati. Successivamente, tramite il difensore e poi personalmente con firma autenticata dal direttore del carcere, ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha preso atto della volontà del detenuto e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo motivi per escludere tale sanzione.
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Carenza di interesse: la revoca della misura cancella il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato dal difensore di un indagato contro la misura degli arresti domiciliari. Nelle more del giudizio di legittimità, infatti, il Giudice per l'udienza preliminare aveva già revocato interamente la misura cautelare per il venir meno delle esigenze cautelari. La Suprema Corte ha chiarito che l'interesse all'impugnazione deve persistere fino al momento della decisione. Inoltre, ha rilevato l'inefficacia della rinuncia al ricorso presentata dal difensore privo di procura speciale, ribadendo che tale atto richiede un mandato specifico. Infine, non è stata disposta alcuna condanna alle spese o alle sanzioni pecuniarie, poiché la perdita di interesse è derivata da un provvedimento favorevole sopravvenuto.
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Opposizione a decreto penale: no alla rinuncia tardiva
L'Imputato, condannato con decreto penale per guida sotto l'effetto di droghe, ha presentato opposizione a decreto penale, avviando il processo ordinario. Durante il dibattimento, dopo l'esaurimento delle prove, la difesa ha rinunciato all'opposizione per rendere esecutivo il decreto originario. Il Tribunale ha accettato la rinuncia, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. I giudici hanno stabilito che la rinuncia all'opposizione è tardiva e inammissibile se presentata dopo l'apertura del dibattimento e dopo la revoca del decreto stesso. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la libertà negata costa cara
Il Detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che negava l'affidamento in prova al servizio sociale. Successivamente, lo stesso Detenuto ha presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione presso l'Ufficio Matricola del carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro.
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Rinuncia all’impugnazione: la condanna penale diventa definitiva
Il Ricorrente, condannato per reati sugli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato una formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato a sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, propone ricorso in Cassazione contestando la misura della pena stabilita tramite concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice. Di conseguenza, tale patto non può essere modificato unilateralmente né contestato in sede di legittimità per motivi generici di mancanza di motivazione sulla pena. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano i vizi nella formazione della volontà delle parti, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'illegalità della pena inflitta. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: liberi ma senza spese
L'Indagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di corruzione e turbata libertà degli incanti, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale. Successivamente, il giudice competente ha revocato la misura cautelare. Di conseguenza, l'Indagato ha presentato formalmente la propria rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca della misura ha fatto venir meno l'utilità concreta della decisione. Non è stata disposta alcuna condanna al pagamento delle spese processuali.
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Rinuncia ai motivi di appello: la Cassazione conferma la condanna
L'Imputato, condannato in primo grado per spaccio di lieve entità, ha rinunciato personalmente ai motivi di appello durante il secondo grado di giudizio. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato da parte della Corte d'Appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. La Corte ha chiarito che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, l'imputato non può limitarsi a lamentare la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di non punibilità senza indicare elementi concreti che avrebbero dovuto imporre il proscioglimento. Di conseguenza, l'imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Il Tribunale di Pisa confermava la condanna di una cittadina per il reato di lesioni personali colpose. L'imputata proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata ammissione di una perizia tecnica. Successivamente, la difesa presentava formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Tale atto estingue immediatamente il rapporto processuale e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende, disponendo inoltre la correzione di un errore materiale nel nome della ricorrente.
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