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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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188 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di rapina, raggiungeva un accordo con la Procura Generale davanti alla Corte d'appello per rideterminare la pena, rinunciando agli altri motivi di impugnazione tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, l'uomo proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione del giudice sulla quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, avendo concordato la pena e rinunciato a ogni altra contestazione, l'imputato non può successivamente contestare la decisione concordata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sopravvenuta carenza di interesse: liberi e senza sanzioni
L'Amministratore di diverse società, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di bancarotta, ha proposto ricorso per cassazione contro la misura. Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare, disponendo la scarcerazione. Il difensore ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'indagato non deve pagare le spese processuali né la sanzione alla Cassa delle ammende. Questo perché la perdita di interesse deriva da un provvedimento favorevole ottenuto nel frattempo, escludendo una reale situazione di soccombenza.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: niente spese se tempestiva
Il Tribunale di Milano confermava l'aggravamento della misura cautelare per l'Imputato. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione ma, due giorni dopo il deposito, presentava formale dichiarazione di rinuncia presso lo stesso Tribunale del riesame. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Tuttavia, data la quasi totale contemporaneità tra la presentazione del ricorso e la sua rinuncia, avvenuta prima della trasmissione degli atti alla Suprema Corte, i giudici hanno escluso la condanna dell'Imputato al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio al ricorso
L'Imputato ha concordato in appello una pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Di conseguenza, l'imputato non può lamentare in sede di legittimità vizi relativi a questioni rinunciate o alla mancata valutazione del proscioglimento immediato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: dalla difesa alla sanzione
L'Imputato, condannato in appello per i reati di rapina e furto con strappo, proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento e l'errata applicazione di una circostanza aggravante. Prima dell'udienza di discussione, l'Imputato presentava formalmente, tramite posta elettronica certificata, una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al ricorso per Cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena con la Procura generale, ma successivamente ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita ai motivi non concordati. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di non punibilità se si è scelto liberamente di accordarsi sulla pena. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: tirarsi indietro costa caro
Il Ricorrente ha impugnato un decreto emesso dal Giudice di Sorveglianza. Successivamente, lo stesso soggetto ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia al ricorso per Cassazione comporta comunque, per legge, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. I giudici di legittimità hanno quantificato tale sanzione pecuniaria in cinquecento euro, non essendovi distinzioni normative tra le diverse cause di inammissibilità. Vince lo Stato, mentre il cittadino rinunciante deve pagare le spese e la sanzione.
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Rinuncia al ricorso: dalla condanna alla sanzione pecuniaria
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per reati legati agli stupefacenti. Successivamente, l'imputato e il suo difensore hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Il Condannato, accusato di rapina aggravata e porto di coltello, ha concordato la pena di cinque anni di reclusione e mille euro di multa davanti alla Corte d'appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no ai ricorsi dopo l’accordo sulla pena
Il Condannato, accusato del reato di rapina aggravata, ha concordato in secondo grado una pena di tre anni di reclusione e 750 euro di multa tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile contestare successivamente la decisione concordata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: stop alla sanzione pecuniaria
Un imputato, condannato in appello al risarcimento dei danni per truffa aggravata nonostante la prescrizione del reato, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con le parti civili, il suo difensore ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, munito di idonea procura speciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando il ricorrente al solo pagamento delle spese processuali ed escludendo la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende poiché la rinuncia impedisce la valutazione del merito dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso per Cassazione: la libertà costa mille euro
Il Ricorrente ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare una precedente sentenza penale di appello. Successivamente, tramite il proprio procuratore speciale, ha deciso di presentare formale rinuncia al ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il soggetto rinunciante al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di mille euro in favore della cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione penale: addio al ricorso ma restano le spese
L'Imputato, condannato per furto pluriaggravato, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, il suo difensore ha inviato tramite posta elettronica certificata la formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione penale, firmata personalmente dall'assistito e con firma autenticata dallo stesso legale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Sopravvenuta carenza di interesse: niente spese se la misura scade
Un socio di una società riceveva una misura interdittiva che gli vietava di esercitare attività imprenditoriale nel settore dei rifiuti per sei mesi. L'interessato presentava ricorso in Cassazione contestando il quadro indiziario. Nelle more del giudizio, la misura cautelare scadeva, determinando la perdita di utilità del ricorso. Il ricorrente presentava quindi formale rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, poiché la perdita di interesse non è imputabile al ricorrente e non costituisce soccombenza, i giudici hanno stabilito che l'imprenditore non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
L'Imputato, condannato in appello a tre anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio, aveva presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha depositato un atto formale di rinuncia, regolarmente firmato e autenticato dal proprio difensore. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa decisione e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento penale, oltre al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. La rinuncia al ricorso per cassazione comporta infatti l'immediata chiusura del processo con la conferma della condanna precedente.
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Concordato in appello: accetta la pena ma fa ricorso, la Cassazione lo blocca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, ha tentato di contestare la propria colpevolezza. La Corte ha stabilito un principio chiaro: accettare il concordato in appello significa rinunciare a tutti gli altri motivi di impugnazione, compresi quelli che riguardano l'affermazione di responsabilità. Questa scelta strategica crea una barriera processuale (preclusione) che impedisce di rimettere in discussione la condanna. Di conseguenza, l'imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al Ricorso: Ritirarsi Costa Caro, Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione affronta il caso di un individuo che, dopo aver impugnato un'ordinanza di custodia cautelare, presenta una rinuncia al ricorso. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta. Il principio chiave stabilito è che la rinuncia al ricorso, essendo un atto volontario, configura una situazione di 'soccombenza' (sconfitta processuale). Di conseguenza, il rinunciante non esce 'indenne' dal processo, ma viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. Rinunciare, quindi, equivale a perdere.
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Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Appello Ritirato, Condanna
Un imputato, sottoposto a una misura di custodia in carcere, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro il provvedimento. Successivamente, attraverso il suo difensore, ha deciso di ritirare l'impugnazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende. La rinuncia ha quindi chiuso definitivamente il procedimento, ma ha comportato dei costi per l'imputato.
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Rinuncia ai Motivi d’Appello: Condannato Paga per il Ripensamento
Un imputato, dopo aver presentato appello contro la sua condanna chiedendo l'assoluzione, cambiava strategia. In accordo con l'accusa, rinunciava a contestare la sua colpevolezza per ottenere solo una riduzione della pena. Successivamente, tentava di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando di nuovo la questione della sua responsabilità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio chiaro: la rinuncia ai motivi d'appello è un atto definitivo. Non è possibile tornare indietro su una scelta processuale così importante. L'imputato è stato quindi condannato a pagare le spese e una sanzione.
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Rinuncia al ricorso: appello ritirato, condanna a spese e multa
Un imputato, dopo aver presentato appello in Cassazione, decide di ritirarlo. A seguito di questa scelta, la Corte Suprema ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. La decisione si basa sul principio che la rinuncia al ricorso impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito. Di conseguenza, la sentenza precedente è diventata definitiva e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro. La vicenda chiarisce che la rinuncia al ricorso non è un'azione neutra, ma un atto con precise conseguenze legali ed economiche.
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