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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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188 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Ricorso contro Concordato in Appello: Patto è Patto, dice la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati contro una sentenza che applicava una pena da loro stessi concordata in appello. La Corte ha stabilito un principio chiaro: il ricorso per cassazione contro concordato in appello non può essere usato per rimettere in discussione la misura della pena liberamente pattuita. L'impugnazione è consentita solo in casi eccezionali, come un vizio nella formazione della volontà di accordarsi o l'applicazione di una sanzione illegale. Poiché gli imputati si limitavano a una critica generica sulla pena, senza denunciare profili di illegalità, il loro tentativo di modificare l'accordo è stato respinto.
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Dichiarazioni spontanee: confessa furto ma contesta l’arresto
Un indagato per un furto aggravato da 335.000 euro ha contestato la misura degli arresti domiciliari. Egli sosteneva che le sue confessioni non fossero valide perché le dichiarazioni spontanee indagato erano state rese in caserma, in un clima di pressione psicologica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: le dichiarazioni rese alla polizia, anche in un luogo istituzionale, sono utilizzabili per le misure cautelari se non si prova un condizionamento concreto. La Corte ha confermato l'arresto, ritenendo alto il rischio di nuovi reati data la professionalità dimostrata nel colpo, nonostante l'indagato fosse incensurato.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: paga anche se ha ragione?
Un imputato presenta ricorso in Cassazione per un errore nel calcolo della pena, che includeva un reato per cui era stato assolto. Successivamente, però, decide di effettuare una rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non esamina il merito della questione e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza stabilisce che la rinuncia, causando l'inammissibilità, comporta sempre la condanna alle spese, a prescindere dalla fondatezza dei motivi originali.
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Rinuncia al Ricorso: Contesta il Giudice ma poi si Tira Indietro
Un imputato presenta ricorso in Cassazione contro la decisione di un giudice di trasferire il suo processo in un'altra città. Il trasferimento era stato disposto perché tra le persone offese dal reato figurava un magistrato di quel distretto. L'imputato sosteneva che tale decisione fosse un atto anomalo e illegittimo. Tuttavia, prima che la Corte potesse esprimersi, l'imputato ha presentato una formale rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile senza entrare nel merito della questione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: accetta la pena ma poi fa ricorso, la Cassazione lo blocca
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite un 'concordato in appello' per un reato legato agli stupefacenti, ha tentato di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la sua responsabilità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che, una volta stipulato un concordato in appello, non è più possibile contestare la colpevolezza o la pena pattuita. L'accordo processuale è vincolante e può essere impugnato solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o per manifesta illegalità della pena, circostanze non presenti nel caso di specie. L'imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese.
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Patto in Appello e poi Ricorso: la Cassazione nega il ripensamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di 'concordato in appello'. L'imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura sulla pena, ha tentato di impugnare la decisione lamentando il mancato riconoscimento di un'ipotesi di reato più lieve. La Corte ha stabilito un principio chiaro: il ricorso contro concordato in appello non è consentito per rimettere in discussione il merito della pena pattuita. Tale accordo è un negozio processuale che, una volta concluso, non può essere modificato unilateralmente, salvo casi eccezionali di illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà, non presenti in questa vicenda.
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Concordato in appello: accordo firmato, ricorso respinto
Un imputato, condannato per reati di droga, aveva raggiunto un accordo sulla pena con la Procura attraverso un 'concordato in appello'. Successivamente, ha tentato di impugnare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un errato calcolo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il principio sancito è chiaro: una volta che le parti hanno liberamente stipulato un concordato in appello e il giudice lo ha ratificato, la decisione non può essere contestata nel merito. L'impugnazione è possibile solo per vizi nella formazione della volontà, per una decisione del giudice diversa dall'accordo o per palese illegalità della pena, condizioni non presenti nel caso di specie.
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Concordato in Appello: Accordo sulla Pena, Ricorso Respinto
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite un **concordato in appello**, ha tentato di impugnare la decisione. L'imputato sosteneva che i giudici avrebbero dovuto valutare la sua possibile assoluzione, nonostante l'accordo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro: una volta accettato un **concordato in appello**, non è più possibile contestare la decisione su motivi a cui si è rinunciato, come la richiesta di proscioglimento. L'accordo è un patto processuale che può essere messo in discussione solo per vizi nella sua formazione o per illegalità della pena, non per un ripensamento nel merito. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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Danno ambientale: la rinuncia al ricorso rende la condanna finale
Un imputato, condannato in appello per danno ambientale e al risarcimento verso un'associazione, presenta ricorso in Cassazione. Tuttavia, in seguito, presenta una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, dichiara l'impugnazione inammissibile. Questa decisione rende la condanna d'appello definitiva. L'imputato viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, nonostante l'associazione ambientalistica avesse nel frattempo revocato la sua costituzione di parte civile.
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Inammissibilità del ricorso per rinuncia: quando non si pagano le spese
Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga, presenta ricorso in Cassazione. Durante l'attesa della decisione, il giudice sostituisce la detenzione con una misura meno grave. Di conseguenza, l'indagato rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per rinuncia e per la sopravvenuta carenza di interesse. Il principio chiave sancito è che, quando l'inammissibilità deriva da un fatto nuovo non colpevole (la sostituzione della misura), il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali o di sanzioni alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo firmato, ricorso in Cassazione negato
La Corte di Cassazione chiarisce che l'imputato che accetta un concordato in appello, accordandosi sulla pena e rinunciando ad altri motivi di ricorso, non può più impugnare la sentenza davanti alla Cassazione. L'accordo sulla pena crea una 'preclusione processuale', ovvero un blocco che impedisce di rimettere in discussione quanto pattuito. Di conseguenza, il ricorso presentato per contestare il calcolo della pena, nonostante l'accordo, è stato dichiarato inammissibile. L'imputato ha perso e deve pagare le spese processuali e una sanzione.
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Rinuncia al ricorso: società cancellata paga lo stesso la multa
Una società, costituitasi parte civile in un processo penale, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese, la stessa società formalizza una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio importante: la rinuncia al ricorso, pur essendo un atto volontario, comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in mille euro.
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Ricorso post concordato: accordo in appello, la Cassazione lo blocca
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza emessa dopo un accordo in appello. Un imputato, dopo aver concordato la pena con la Procura Generale, ha tentato di impugnare la decisione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: il ricorso per cassazione post concordato è possibile solo per vizi legati alla formazione dell'accordo o per palesi illegalità della pena, non per rimettere in discussione il merito della condanna. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: accetta la pena e poi fa ricorso? No della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il cosiddetto 'concordato in appello', ha tentato di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte. L'imputato si lamentava del trattamento sanzionatorio che lui stesso aveva accettato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro: una volta accettato il concordato in appello, non è più possibile contestare la misura della pena. Il ricorso è ammesso solo per vizi gravissimi, come un'irregolarità nella formazione dell'accordo o una pena palesemente illegale, circostanze non presenti nel caso di specie. L'imputato ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese.
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Ricorso contro concordato in appello: prima l’accordo, poi il no
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di 'concordato in appello'. L'imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura sulla pena in secondo grado per reati di droga, ha tentato di impugnare tale accordo davanti alla Cassazione, lamentando generiche violazioni di legge e difetti di motivazione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso contro concordato in appello è possibile solo in casi eccezionali, come un vizio nella formazione della volontà di accordarsi o una palese illegalità della pena. Non è ammesso per rimettere in discussione l'accordo liberamente raggiunto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato a pagare le spese.
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Rinuncia al ricorso: appello ritirato, condanna confermata
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato che, dopo aver presentato appello, ha deciso di ritirarlo. Il suo avvocato ha depositato una formale 'rinuncia al ricorso'. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'appello inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Questa decisione ha reso definitiva la condanna precedente. Oltre a ciò, l'imputato è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione di 1.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
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Rinuncia all’impugnazione: la parola dell’imputato batte l’avvocato
La Corte di Cassazione affronta il tema della rinuncia all'impugnazione. Un imputato, detenuto in carcere, comunica personalmente alla Corte d'Appello la sua volontà di rinunciare a qualsiasi ricorso, rendendo la condanna definitiva. Pochi giorni dopo, il suo avvocato presenta comunque ricorso. La Cassazione stabilisce un principio chiaro: la rinuncia all'impugnazione fatta personalmente dall'imputato è un atto definitivo e irrevocabile dal momento in cui arriva al giudice. Di conseguenza, il successivo ricorso presentato dal difensore è inammissibile. La volontà dell'imputato prevale, estinguendo il diritto di contestare la sentenza.
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Rinuncia al ricorso: appello ritirato, ma arriva la condanna
Un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, decide di fare un passo indietro e presenta una formale rinuncia al ricorso. La Corte Suprema, prendendo atto di questa volontà, dichiara l'impugnazione inammissibile. Questa decisione, pur essendo una conseguenza diretta della scelta dell'imputato, non è priva di effetti. In applicazione della legge, la rinuncia al ricorso comporta una condanna automatica al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 500 euro, a favore della Cassa delle ammende. La sentenza chiarisce che ritirare un'impugnazione è una scelta che ha conseguenze economiche precise.
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Rinuncia al ricorso senza spese: vittoria anche senza giudizio
Una persona, sottoposta agli arresti domiciliari, presenta ricorso contro tale misura. Tuttavia, prima della decisione, un altro giudice revoca il provvedimento restrittivo. A questo punto, la persona rinuncia al suo ricorso. La Corte di Cassazione stabilisce un principio importante sulla rinuncia al ricorso senza spese: poiché l'interesse a proseguire è venuto meno per un evento favorevole non dipendente dalla sua volontà, non si configura una 'sconfitta' legale (soccombenza). Di conseguenza, la persona non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende. La rinuncia è una logica conseguenza della cessata necessità di tutela.
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Inammissibilità del ricorso: condanna per rapina è definitiva
Due persone, condannate per rapina pluriaggravata e lesioni, presentano ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte, però, lo rigetta. La sentenza stabilisce un principio chiave sull'inammissibilità del ricorso per cassazione. Il primo ricorso è nullo perché l'imputato, dal carcere, ha rinunciato all'impugnazione, e la sua volontà prevale su quella del difensore. Il secondo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione dei fatti, vietata in Cassazione, e non supera la 'prova di resistenza' su elementi probatori contestati. La condanna per entrambi diventa così definitiva.
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