La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano assolutamente generici, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni dell'appello senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Tale genericità, riscontrata sia sulla questione della responsabilità che sulla valutazione dello stato di necessità, ha condotto alla reiezione del ricorso.
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