Un uomo condannato per il reato di evasione ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando errori nella determinazione della pena, nel calcolo della recidiva e nel diniego delle attenuanti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la valutazione della pena è un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria, come nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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