Un soggetto condannato per evasione ha contestato il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che i giudici avessero considerato un comportamento ulteriore non contestato (smaltimento illecito di rifiuti). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che, ai fini della valutazione prevista dall'art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente considerare fatti e comportamenti significativi anche se estranei all'accusa formale, per una valutazione complessiva della gravità della condotta.
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