Una lavoratrice ha citato in giudizio un imprenditore e due società per accertare un rapporto di lavoro subordinato e ottenere differenze retributive per oltre 119.000 euro. La lavoratrice sosteneva di aver prestato mansioni aziendali di vendita e contabilità, nonostante risultasse assunta solo come collaboratrice domestica della moglie del socio. I giudici di merito hanno respinto la richiesta per difetto di prova, evidenziando una relazione personale e sentimentale tra le parti. La donna ha impugnato per revocazione la decisione e, a seguito del rigetto, si è rivolta alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso per difetto di specificità dei motivi e perché mirava a una rivalutazione dei fatti, confermando l'insussistenza della subordinazione e condannando la ricorrente al raddoppio del contributo unificato.
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