Una lavoratrice del Ministero dell'Interno, dopo anni di contratti a termine, ottiene la stabilizzazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la stabilizzazione P.A., se direttamente collegata al precariato e non una mera 'chance', costituisce una misura riparatoria adeguata, escludendo il diritto a un ulteriore risarcimento del danno per l'illegittima successione di contratti a tempo determinato. La Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva negato l'indennità risarcitoria proprio in virtù dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato.
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