Una proprietaria di villa, dopo lavori di ristrutturazione, ha subito danni e un sinistro. Ha chiesto il risarcimento per vizi e difetti. Durante il processo, ha segnalato un aggravamento danni in appello, chiedendo una nuova consulenza tecnica. Il Tribunale ha riconosciuto alcuni danni, ma la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta per l'aggravamento, ritenendola una 'domanda nuova'. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'aggravamento dei danni, derivante dalla stessa causa originaria, non costituisce una domanda nuova. Ha quindi annullato la sentenza d'appello e rinviato la causa per una nuova valutazione, affermando che la richiesta di accertare l'aggravamento danni in appello non era tardiva.
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