Un contribuente chiedeva il rimborso imposta sostitutiva versata negli anni 2003, 2004 e 2005 per rivalutare partecipazioni societarie, essendosi avvalso di una nuova rivalutazione nel 2008. L'Amministrazione finanziaria negava il rimborso. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale davano ragione al cittadino. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione lamentando l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui il mancato perfezionamento della seconda pratica. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda sulla doppia conforme, che vieta di censurare la valutazione dei fatti quando i giudici di primo e secondo grado concordano. Inoltre, le questioni sollevate riguardavano valutazioni giuridiche e non fatti storici. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di lite.
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