Una società commissionò a uno studio la realizzazione di un sito web. Il progetto non fu completato nei tempi. Il Tribunale diede ragione alla società. Lo studio appellò, ma la Corte d'Appello dichiarò l'appello inammissibile, ritenendo che mancasse la **specificità motivi appello**, riproponendo solo le argomentazioni di primo grado. La Cassazione ha accolto il ricorso dello studio. Ha stabilito che l'atto di appello, sebbene non schematico, conteneva critiche specifiche. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato il caso per un nuovo esame, affermando che la mancanza di **specificità motivi appello** non era tale da giustificare l'inammissibilità.
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