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Art. 2935 Codice Civile — Anno 2023

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390 provvedimenti

Altri anni per Art. 2935 Codice Civile

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Rottamazione quater: l’adesione estingue il ricorso sui contributi
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi previdenziali alla gestione separata per l'anno 2009, eccependo la prescrizione del credito. Durante il giudizio di Cassazione, il ricorrente ha aderito alla Rottamazione quater per estinguere il debito in via agevolata. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite tra le parti.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Azione di regresso dell’Inail: paga l’azienda anche senza condanna
Un lavoratore dipendente di una cooperativa ha subito un infortunio sul lavoro mentre prestava servizio presso un'azienda terza. L'istituto assicuratore ha pagato l'indennizzo e ha poi avviato l'azione di regresso dell'Inail per recuperare oltre 142.000 euro dall'azienda e dalla cooperativa. Il processo penale si era concluso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. L'azienda sosteneva che il diritto dell'istituto fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che, se il processo penale è iniziato tempestivamente, il termine di tre anni per l'azione di regresso dell'Inail decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale di non doversi procedere, e non dalla data della sua pronuncia o dalla liquidazione del danno. L'azienda deve quindi rimborsare l'istituto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale contro un professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione quinquennale. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente, specialmente se quest'ultimo ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di versamento è tardiva. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Garanzia per vizi dell’opera: muro abusivo e risarcimento negato
Una società committente ha costruito un muro di recinzione che ha invaso il terreno dei vicini. I vicini hanno chiesto la riduzione in pristino. La società ha chiamato in causa l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori per essere risarcita, invocando la responsabilità contrattuale. I giudici hanno rigettato la domanda per prescrizione, poiché lo sconfinamento costituisce una difformità dell'opera visibile fin dal completamento dei lavori avvenuto molti anni prima. La Corte di Cassazione ha confermato che l'errato posizionamento spaziale rientra nella disciplina della garanzia per vizi dell'opera ex articoli 1667 e 1668 del codice civile. Pertanto, l'azione risarcitoria si è prescritta entro due anni dalla consegna, rendendo tardiva la richiesta di manleva.
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Prescrizione nei contratti bancari: fido provato o addio rimborsi
Il Correntista ha citato in giudizio la Banca per ottenere la restituzione di somme addebitate illegittimamente sul proprio conto corrente. La Banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Correntista, confermando che la prescrizione nei contratti bancari decorre dai singoli versamenti se questi hanno natura solutoria. Per dimostrare che i versamenti avevano invece natura ripristinatoria, spetta interamente al Correntista provare l'esistenza di un contratto scritto di apertura di credito. Non basta la semplice tolleranza della Banca ad effettuare pagamenti oltre il saldo disponibile, né l'addebito di commissioni di massimo scoperto. Di conseguenza, la Banca vince la causa e il Correntista perde il diritto al recupero delle somme prescritte.
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Commissione di massimo scoperto: la Cassazione frena i rimborsi
La Societe0 Correntista ha citato in giudizio la Banca contestando l'applicazione di interessi usurari e l'illegittimite0 della commissione di massimo scoperto nei propri conti correnti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della societe0, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno stabilito che, per i rapporti bancari esauriti prima del 2010, la commissione di massimo scoperto non si somma direttamente agli interessi per verificare il superamento del tasso soglia dell'usura. Al contrario, essa va confrontata separatamente con una specifica soglia calcolata sulla base delle rilevazioni medie della Banca d'Italia. Di conseguenza, la banca non e8 stata condannata a ulteriori restituzioni rispetto a quanto gie0 stabilito in primo grado, e la societe0 e8 stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione del risarcimento danni: impresa perde contro la banca
Un'impresa contesta la revoca delle linee di credito e la segnalazione a sofferenza da parte di una banca, avviando una causa per ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti. I giudici di merito rigettano la domanda ritenendo il diritto ormai estinto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando la prescrizione del risarcimento danni. La Corte rileva che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere quando l'impresa ha avuto chiara percezione del danno, avvenuta già negli anni Settanta con la notifica del ricorso di fallimento, e che l'impresa stessa ha smesso di inviare atti interruttivi dal 1985. Vince la banca, che ottiene la conferma definitiva della decisione a suo favore, mentre l'impresa viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Contributi previdenziali gestione commercianti: sì su affitti
Un socio di una società in nome collettivo, attiva solo nella locazione di un immobile, ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare maggiori contributi previdenziali gestione commercianti sui redditi derivanti da tale partecipazione. Il contribuente sosteneva che l'affitto di immobili non costituisse attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per chi è già iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile previdenziale comprende tutti i redditi percepiti, inclusi quelli da partecipazione in società di persone, anche se la società si limita a riscuotere canoni di locazione senza svolgere attività lavorativa diretta. I redditi delle società di persone sono infatti considerati fiscalmente redditi d'impresa.
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Gestione separata INPS: no al dolo automatico per quadro RR vuoto
Un avvocato si oppone all'addebito dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello ritiene legittima l'iscrizione e nega la prescrizione, ravvisando un comportamento doloso nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. I giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo (occultamento del debito). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della prescrizione.
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Prescrizione credito d’imposta: rinvio sul rimborso negato
Un istituto di credito ha richiesto il rimborso di un'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi del 1997. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, eccependo l'avvenuta prescrizione credito d'imposta decennale a partire dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente ha impugnato il diniego, sostenendo che la prescrizione decorresse solo dopo la scadenza dei controlli automatizzati e contestando la legittimità costituzionale dei limiti temporali imposti dalla legge. Dopo i rigetti nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha rilevato che la questione sulla decorrenza e sui limiti della prescrizione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite. Pertanto, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia risolutiva.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di non dover versare contributi previdenziali poiché già iscritto all'albo e protetto dalla propria cassa professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, calcolando l'importo sull'intero reddito e non solo sulla quota eccedente i 5.000 euro. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che per gli anni precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni, pur dovendo pagare i contributi base.
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Rivalutazione amianto: la prescrizione non parte dalla pensione
Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta, facendo decorrere il termine decennale dalla data del pensionamento avvenuto nel 1999. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno stabilito che la prescrizione non decorre automaticamente dal pensionamento, ma dal momento in cui il lavoratore acquisisce la reale consapevolezza dell'esposizione oltre la soglia di legge. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Gestione separata INPS: tra obbligo e rottamazione
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito relativo all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. La Corte d'appello ha ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale, evidenziando che il semplice versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esclude l'obbligo contributivo in presenza di un reddito superiore alla soglia di esenzione. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione ma, successivamente, ha depositato un'istanza manifestando la volontà di aderire alla definizione agevolata dei debiti esattoriali (cosiddetta rottamazione), che presuppone la rinuncia alle liti pendenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare il raddoppio del contributo unificato né condannare il ricorrente alle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva.
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