La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22578/2024, ha rigettato il ricorso di un consorzio contro un avviso di accertamento. La Corte ha confermato la piena soggettività passiva del consorzio con attività esterna ai fini IRES, IRAP e IVA. È stato chiarito che i contributi versati dai consorziati per servizi resi dal consorzio, come la realizzazione di opere di urbanizzazione, costituiscono corrispettivi imponibili. La sentenza ribadisce l'obbligo di ribaltamento dei costi ai consorziati e sottolinea i limiti alla presentazione di nuove eccezioni in appello, confermando la legittimità della tassazione dei consorzi come entità autonome.
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