Due acquirenti hanno perso caparra e acconti a causa del fallimento del venditore, dopo che un mediatore immobiliare non aveva rivelato l'esistenza di un'ipoteca sull'immobile. Il Tribunale ha negato il risarcimento, ma la Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità del mediatore, condannando gli ex soci della società di mediazione. La Cassazione ha confermato la responsabilità del socio accomandatario per la mancata informazione sull'ipoteca, rigettando il suo ricorso. Ha invece accolto il ricorso della socia accomandante, stabilendo che la sua responsabilità è limitata alla quota di liquidazione ricevuta, e il creditore deve provarlo. La Cassazione ha anche escluso la 'compensatio lucri cum damno', affermando che l'acquisto dell'immobile a prezzo ridotto in sede fallimentare non compensa il danno causato dalla Responsabilità del mediatore immobiliare.
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