Un istituto sanitario ha intimato il licenziamento per giusta causa a un dirigente medico a seguito di reiterate condotte vessatorie e denigratorie verso il personale. Il dirigente imponeva metodi autoritari, ostacolava la comunicazione interna ed escludeva arbitrariamente i collaboratori dalle pubblicazioni scientifiche. Il professionista ha impugnato il recesso contestando la genericità degli addebiti, la tardività della contestazione e l'asserita natura ritorsiva del provvedimento. I giudici di merito hanno confermato la piena legittimità del licenziamento, ritenendo provati i comportamenti lesivi del vincolo fiduciario e valida la contestazione formulata mediante richiamo a una relazione dettagliata allegata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dirigente medico, confermando la sanzione espulsiva e condannandolo al rimborso delle spese processuali.
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