La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico de L'Imputato per il reato di truffa patrimoniale. La difesa contestava l'esistenza degli elementi della frode, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccepiva l'avvenuta prescrizione del reato, sostenendo l'inapplicabilità della recidiva. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'impugnazione si limitava a riproporre argomenti già ampiamente smentiti dalle prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica puntuale alla decisione impugnata. Inoltre, la Corte ha ribadito che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico e che la recidiva reiterata, regolarmente applicata fin dal primo grado, ha esteso i termini di prescrizione, impedendo l'estinzione del reato. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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