L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto concordato in appello formulando la rinuncia ai motivi di appello di merito, con l'eccezione di quelli relativi alla pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata esclusione della recidiva e la conseguente prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello, eccetto quelli sulla pena, preclude qualsiasi contestazione sulla recidiva, in quanto quest'ultima costituisce un capo autonomo della decisione. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di motivazione sul punto, né è possibile invocare la prescrizione basata sull'esclusione della recidiva stessa. L'Imputato perde la causa e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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