La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo trovato in possesso di un assegno provento di furto. L'imputato non ha fornito alcuna spiegazione valida sulla provenienza del titolo, elemento che i giudici hanno considerato decisivo per configurare la ricettazione e dolo. La difesa ha tentato di invocare la prescrizione del reato, sostenendo che l'attenuante della lieve entità dovesse ridurre i tempi necessari all'estinzione del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del calcolo della prescrizione, non si tiene conto delle attenuanti, mentre pesano le aggravanti a effetto speciale come la recidiva, anche se bilanciate nel giudizio finale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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