L'Imputato, condannato in primo grado per minaccia, tentata violenza privata e lesioni lievi, ha impugnato la sentenza sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato prima della decisione del primo giudice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il calcolo del termine di prescrizione deve includere i sessantaquattro giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19. Di conseguenza, il reato si è estinto solo in data successiva alla sentenza di primo grado, lasciando intatta la condanna al risarcimento del danno di diecimila euro in favore della Parte Civile. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'Imputato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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