L'Azienda ha impugnato la condanna al pagamento dei buoni pasto in favore di un dipendente per i giorni di assenza equiparati al lavoro effettivo. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'accordo sindacale aziendale del 2015, sostituendo l'indennità di mensa con i ticket restaurant, includesse implicitamente le tutele del contratto nazionale. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che l'interpretazione di un accordo sindacale aziendale non può limitarsi al solo dato letterale, ma deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale, valutando il comportamento complessivo delle parti e la successione degli accordi collettivi, i quali escludevano i ticket per i giorni di mancata prestazione effettiva.
Continua »