Un utente ha subito una condanna per il reato di furto di energia elettrica aggravato e recidiva, a causa di un allacciamento abusivo alla rete di distribuzione esterna. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando la motivazione della sentenza, l'applicazione dell'aggravante per la destinazione a pubblico servizio e il riconoscimento della recidiva. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive. La Corte ha chiarito che la manomissione della rete configura l'aggravante poiché distoglie l'energia dalla sua destinazione finale al servizio pubblico, a prescindere dal concreto danno arrecato agli altri utenti. Inoltre, i giudici hanno confermato la recidiva quale indice di persistente propensione al reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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