L'Imputato, condannato a oltre due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni contro la compagna, ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha lamentato il mancato accesso alla giustizia riparativa e il diniego delle pene sostitutive, evidenziando il completamento di un percorso di disintossicazione e la riappacificazione familiare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla giustizia riparativa per difetto di un concreto interesse specifico. Diversamente, i giudici hanno accolto il motivo sulle pene sostitutive, annullando la sentenza con rinvio. La Corte d'Appello dovrà valutare nuovamente la richiesta di lavoro di pubblica utilità, poiché i precedenti penali passati non bastano da soli a negare la misura senza considerare il positivo percorso di recupero dell'imputato e la serenità ritrovata nel nucleo familiare.
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