Una donna, condannata per il reato di minaccia, ha fatto ricorso in Cassazione contestando la validità della lista testimoni, la regolarità della procura speciale del difensore della persona offesa e, infine, la discrepanza tra dispositivo e motivazione. La Suprema Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando la validità della lista testi depositata prima della costituzione di parte civile e la validità della procura speciale non formale. Ha invece accolto il terzo motivo: il dispositivo letto in udienza non conteneva la condanna alle spese in favore della parte civile, a differenza di quello depositato con la motivazione. Poiché il dispositivo letto in udienza prevale sempre, la Corte ha eliminato la condanna alle spese, correggendo l'errore materiale.
Continua »