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Art. 130 Codice di Procedura Penale

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1150 provvedimenti

Correzione errore materiale: due ricorsi ma sentenza al singolare
Due cittadini hanno presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione. I giudici hanno respinto entrambi i ricorsi e condannato i soggetti. Tuttavia, la Corte ha commesso una svista nella redazione del dispositivo letto in aula. Il testo riportava la formula al singolare, indicando erroneamente il rigetto di un solo ricorso e la condanna di un solo ricorrente. Il Procuratore Generale ha quindi richiesto la procedura di correzione errore materiale per allineare il testo alla realtà del giudizio. La Suprema Corte ha accolto la richiesta e ha disposto la modifica ufficiale della formula, sostituendo il singolare con il plurale. Il provvedimento conferma così la condanna a carico di entrambe le parti e incarica la cancelleria di eseguire le annotazioni sui registri.
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Riqualificazione dell’impugnazione: ricorso convertito in appello
La Procura della Repubblica ha presentato ricorso per cassazione contro una sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di più imputati. La legge processuale impone l'appello e vieta il ricorso diretto in Cassazione in questi casi. La Suprema Corte ha inizialmente dichiarato inammissibile il ricorso senza disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Appello. Rilevata la svista procedurale, i giudici di legittimità hanno corretto l'errore materiale. Il provvedimento errato è stato mutato da sentenza a ordinanza ed è stata disposta la riqualificazione dell'impugnazione con contestuale conversione dell'atto in atto di appello.
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Correzione di errore materiale e spese legali della parte civile
Una parte civile partecipa regolarmente al giudizio di legittimità depositando le proprie conclusioni scritte tramite il difensore. La Suprema Corte, nella stesura finale della decisione, compie una svista: inserisce l'ente tra le parti civili che non hanno presentato istanze, negando così il rimborso delle spese legali. L'associazione presenta quindi istanza per ottenere la correzione di errore materiale del provvedimento. La Corte di Cassazione accoglie la richiesta, riconoscendo la presenza delle conclusioni sia nel verbale sia nell'epigrafe dell'atto. Di conseguenza, i giudici modificano la motivazione e integrano il dispositivo, condannando gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore dell'ente.
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Spese processuali del responsabile civile: soccombenza e limiti
Le Parti Civili richiedono la correzione di un presunto errore materiale in una decisione di Cassazione. Lamentano l'omessa condanna in solido dell'Ente (Responsabile Civile) al rimborso delle spese legali, dopo che il ricorso dell'Imputata è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema dichiara l'istanza inammissibile. L'acquiescenza alla pronuncia precedente da parte del Responsabile Civile, che non ha presentato ricorso né sostenuto l'Imputata, esclude una sua soccombenza processuale. Pertanto, le spese processuali del responsabile civile non possono essere poste a carico dell'Ente rimasto estraneo all'impugnazione. L'unica parte obbligata a rifondere i costi di difesa resta l'Imputata. La Cassazione condanna le Parti Civili alle spese dell'istanza.
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Correzione di errore materiale: rettifica data di nascita
Il Pubblico Ministero ha segnalato uno sbaglio anagrafico presente negli atti processuali. La sentenza della Corte di Cassazione indicava infatti una data di nascita errata per Il Condannato. Il testo riportava il giorno 29 novembre 1947 invece del 20 settembre 1947. L'atto di nascita ufficiale ha confermato la reale data corretta. I Supremi Giudici hanno accolto l'istanza formale tramite la procedura di correzione di errore materiale. La Corte ha ordinato di rettificare formalmente l'intestazione del provvedimento giudiziario.
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Spese legali: no alla correzione errore materiale sulla somma
Alcune parti civili hanno richiesto la correzione errore materiale di una sentenza penale di legittimità. I richiedenti sostenevano che la somma liquidata per le spese legali riguardasse soltanto una parte dei danneggiati, chiedendo quindi il raddoppio dell'importo per remunerare i differenti difensori nominati. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente l'istanza. I giudici hanno chiarito che la liquidazione complessiva di una cifra unica a favore di tutte le parti civili costituisce una scelta consapevole di merito del collegio giudicante. Tale decisione non rappresenta una mera omissione o una svista materiale. La procedura speciale non può essere utilizzata per modificare la volontà valutativa dei magistrati. I richiedenti hanno subito la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Spese negate e correzione di errore materiale: decide la Cassazione
La Parte Civile ha depositato una memoria difensiva nel giudizio penale di legittimità per chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputata. La Corte di Cassazione ha deciso il ricorso ma non ha liquidato le spese legali in favore della persona offesa. Il difensore della Parte Civile ha quindi presentato istanza per ottenere la correzione di errore materiale della sentenza per omessa pronuncia sulle spese. I giudici supremi hanno respinto la richiesta. La Parte Civile non aveva inserito alcuna formale richiesta di condanna alle spese nei propri atti difensivi. La legge processuale impedisce al giudice di liquidare le spese d'ufficio senza una domanda espressa della parte interessata. La Corte ha quindi rigettato l'istanza e condannato la Parte Civile alle spese del procedimento.
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Correzione errore materiale: la Cassazione sana il dispositivo
La Corte di Cassazione ha avviato d'ufficio il procedimento per la correzione errore materiale relativo a una precedente sentenza penale. Il dispositivo trascritto nel verbale presentava due difetti evidenti: l'omissione della formula di parziale inammissibilità del ricorso di un imputato e l'errata grafia del cognome di altri due soggetti coinvolti. I giudici hanno chiarito che tali sviste non alterano la sostanza del giudizio. La Corte ha quindi disposto l'integrazione del testo omesso e la rettifica dei cognomi errati, ripristinando la piena corrispondenza formale del provvedimento.
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Correzione di errore materiale e conferma della condanna penale
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato condannato in appello. All'esito dell'udienza, i giudici hanno riqualificato il fatto contestato e hanno confermato definitivamente la responsabilità penale. Hanno quindi disposto la trasmissione degli atti a una diversa sezione della Corte d'Appello per ricalcolare la sanzione. Nel redigere il dispositivo inserito nel ruolo di udienza, tuttavia, la cancelleria e il collegio hanno omesso per una mera svista la formula finale di rigetto parziale. Rilevata la lacuna formale, la Suprema Corte è intervenuta d'ufficio per disporre la correzione di errore materiale, integrando il testo con le parole di rigetto del ricorso per la parte restante.
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Errore nel nome del giudice: correzione di errore materiale valida
La Suprema Corte di Cassazione affronta il caso di una sentenza penale recante un'inesattezza formale nella sua intestazione. Il documento riportava per errore il nominativo di un magistrato diverso da quello che aveva effettivamente preso parte alla camera di consiglio e deliberato il verdetto. Su segnalazione della Cancelleria e richiesta conforme del Pubblico Ministero, i giudici hanno applicato la procedura di correzione di errore materiale. La Corte ha chiarito che lo scambio involontario del nome di un componente del collegio non invalida la decisione, purché il giudice reale abbia validamente partecipato al giudizio. I Supremi Giudici hanno quindi disposto la rettifica ufficiale dell'atto con annotazione sui registri originali.
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Correzione errore materiale: la Cassazione rettifica il rinvio
La Suprema Corte di Cassazione ha disposto la correzione errore materiale del dispositivo allegato al ruolo di udienza. Nella decisione originaria i giudici avevano annullato la sentenza impugnata ordinando il rinvio del procedimento alla Corte d'Appello. Tuttavia, nel verbale del ruolo di udienza era stato erroneamente indicato il Tribunale ordinario come giudice del rinvio. Sia il Pubblico Ministero sia il difensore dell'imputato hanno confermato la presenza della mera svista di cancelleria. La Corte ha quindi rettificato il testo ufficiale, garantendo la corretta prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente.
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Correzione errore materiale e revoca della pena
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta d'ufficio per disporre la correzione errore materiale nel dispositivo di una precedente sentenza penale. I Giudici avevano rideterminato la sanzione a carico di due condannati in due anni e otto mesi di reclusione, escludendo una circostanza aggravante. Nel trascrivere la decisione sul ruolo di udienza, la Corte aveva omesso di dichiarare espressamente la cancellazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Poiché la legge prevede tale sanzione accessoria solo per pene principali pari o superiori a tre anni di reclusione, l'omissione costituiva una mera svista formale. Di conseguenza, il Collegio ha rettificato il provvedimento eliminando formalmente l'interdizione accessoria a favore dei ricorrenti.
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Correzione dell’errore materiale: la Cassazione rettifica la sede
La Corte di Cassazione è intervenuta per rimediare a un refuso contenuto in una propria precedente decisione riguardante l'Imputato. Nel verbale e nella sentenza originale, i giudici avevano erroneamente designato una diversa corte territoriale quale sede competente per il nuovo giudizio. L'ordinanza ha chiarito i confini della procedura speciale: la correzione dell'errore materiale opera quando la modifica non altera il senso sostanziale della decisione originaria. I giudici supremi hanno quindi sostituito formalmente l'indicazione errata con la corretta sezione competente per territorio, ristabilendo la piena conformità del provvedimento alle disposizioni di legge senza intaccare il contenuto del giudizio.
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Correzione errore materiale: no d’ufficio dopo il giudicato
Il Giudice per le indagini preliminari disponeva d'ufficio la correzione errore materiale di una sentenza definitiva di condanna, inserendo la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali. Il difensore del Condannato impugnava il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, eccependo il difetto di iniziativa di parte. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza senza rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale, la correzione spetta esclusivamente al giudice dell'esecuzione secondo le norme dell'incidente di esecuzione. Tale procedura richiede necessariamente la domanda di una parte processuale e vieta categoricamente l'intervento d'ufficio del magistrato. L'assenza di una formale richiesta rende l'atto nullo in modo insanabile.
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Correzione errore materiale: no all’avvio d’ufficio del giudice
Un giudice dispone d'ufficio la correzione della sentenza definitiva contro Il Condannato per aggiungere la revoca delle prestazioni assistenziali. La difesa impugna l'ordinanza per violazione delle norme processuali e mancata risposta ai rilievi difensivi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento senza rinvio. I Supremi Giudici stabiliscono che, dopo il passaggio in giudicato della decisione, la correzione errore materiale segue il rito dell'incidente di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione non può intervenire d'ufficio, ma necessita obbligatoriamente dell'impulso di parte del Pubblico Ministero o dell'interessato. L'iniziativa autonoma del magistrato genera una nullità assoluta e insanabile per violazione delle garanzie processuali.
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Correzione errore materiale: no d’ufficio su sentenza definitiva
Un giudice interveniva d'ufficio su una sentenza penale irrevocabile per aggiungere la revoca delle prestazioni assistenziali come pena accessoria obbligatoria. Il condannato ha contestato il provvedimento, rilevando l'assenza della richiesta del pubblico ministero o delle parti. La Corte di Cassazione ha chiarito che, dopo il passaggio in giudicato, la correzione errore materiale segue inderogabilmente le forme dell'incidente di esecuzione. Di conseguenza, il magistrato non può agire di propria iniziativa ma necessita dell'impulso di parte. L'intervento d'ufficio determina la nullità insanabile degli atti. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato l'ordinanza senza rinvio.
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Correzione dell’errore materiale: no all’ufficio
Un giudice per le indagini preliminari ha disposto di propria iniziativa la correzione dell'errore materiale di una sentenza di condanna ormai definitiva risalente a diversi anni prima. Con questo provvedimento, il magistrato ha aggiunto la sanzione accessoria della revoca dei trattamenti assistenziali a carico del condannato. La difesa dell'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, eccependo l'impossibilità per il giudice di procedere senza una formale istanza di parte. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e annullato senza rinvio il provvedimento. La Suprema Corte ha chiarito che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la correzione dell'errore materiale rientra nella fase esecutiva e richiede necessariamente la richiesta del pubblico ministero o dell'interessato. L'iniziativa autonoma del magistrato determina una nullità insanabile.
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Spese dimenticate nel verdetto: scatta la correzione errore materiale
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui il dispositivo letto in udienza ometteva la condanna alle spese legali in favore delle parti civili. I giudici avevano respinto il ricorso dell'imputato, ma la cancelleria non aveva inserito la quantificazione degli onorari spettanti ai soggetti danneggiati costituiti. Tramite la procedura di correzione errore materiale, i magistrati hanno integrato la decisione iniziale. La Suprema Corte ha confermato il diritto delle parti civili a ottenere il rimborso delle spese di difesa, ordinando all'imputato soccombente il pagamento di quanto dovuto.
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Rettifica errore di calcolo pena: no alla prescrizione
La Corte di appello dichiarava la prescrizione per i reati di commercio di prodotti con segni falsi contestati all'Imputato, rideterminando la condanna per la ricettazione. Tuttavia, i giudici di secondo grado omettevano di applicare correttamente lo sconto obbligatorio di un terzo previsto per la scelta del giudizio abbreviato. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo la corretta riduzione e invocando la sopravvenuta prescrizione della ricettazione. La Suprema Corte ha accolto la richiesta di rettifica errore di calcolo pena senza annullare la sentenza. I giudici hanno chiarito che il mero sbaglio matematico non riapre il merito della colpevolezza e impedisce di far valere la prescrizione maturata successivamente, riducendo direttamente la reclusione a un anno e dieci giorni e la multa a settecento euro.
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Sbagliata sede di rinvio: correzione dell’errore materiale
La Corte di Cassazione aveva annullato una sentenza di secondo grado disponendo il rinvio del processo davanti alla Corte di appello di una città limitrofa. Tuttavia, nella sede originaria era stata recentemente istituita una nuova sezione penale pienamente operativa. L'ufficio giudiziario investito erroneamente e la difesa dell'imputato hanno segnalato l'inesatta indicazione dell'organo competente per il nuovo giudizio. I Supremi Giudici hanno quindi accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale sul dispositivo del provvedimento. Il procedimento deve infatti celebrarsi dinanzi a una diversa sezione della medesima corte territoriale originaria. La Suprema Corte ha così rettificato la formula finale senza intaccare la sostanza della pronuncia.
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