Una parte civile partecipa regolarmente al giudizio di legittimità depositando le proprie conclusioni scritte tramite il difensore. La Suprema Corte, nella stesura finale della decisione, compie una svista: inserisce l'ente tra le parti civili che non hanno presentato istanze, negando così il rimborso delle spese legali. L'associazione presenta quindi istanza per ottenere la correzione di errore materiale del provvedimento. La Corte di Cassazione accoglie la richiesta, riconoscendo la presenza delle conclusioni sia nel verbale sia nell'epigrafe dell'atto. Di conseguenza, i giudici modificano la motivazione e integrano il dispositivo, condannando gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore dell'ente.
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