Il Ricorrente, condannato per furto aggravato, ha impugnato la sentenza lamentando una difformità tra la motivazione, che indicava otto mesi di reclusione, e il dispositivo scritto in calce, che indicava nove mesi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la difformità tra dispositivo e motivazione non comporta la nullità del provvedimento. In questi casi, infatti, prevale sempre il dispositivo letto ad alta voce in udienza, che conteneva la pena inferiore. L'errore presente nel documento scritto costituisce un semplice errore materiale, risolvibile con una procedura di correzione e non con l'annullamento della sentenza. Il Ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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