La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza penale. Nel provvedimento originario, i giudici avevano dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi soggetti senza distinguere la posizione di un ricorrente, il cui ricorso era stato parzialmente accolto in relazione alla confisca di un ciclomotore. Inoltre, la Corte aveva omesso di condannare i ricorrenti interamente soccombenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Accogliendo la necessità di rimediare all'omissione, la Cassazione ha riformulato il testo del dispositivo, specificando l'inammissibilità parziale per il primo soggetto e applicando la condanna pecuniaria di tremila euro per gli altri tre ricorrenti, i cui ricorsi erano stati interamente respinti.
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