Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per una multa, lamentando vizi di notifica sia del verbale originario sia della cartella stessa. La Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra i rimedi esperibili: la contestazione sulla mancata ricezione del verbale configura un'opposizione tardiva, dichiarata inammissibile. La doglianza sul vizio di notifica della cartella, invece, rientra nell'opposizione atti esecutivi, per la quale non è previsto l'appello. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado su questo punto.
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